COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della società Virtus Asciano

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della società Virtus Asciano La reclamante basa il proprio gravame sull’errore tecnico dell’arbitro. In altre parole sostiene come il D.G. non abbia di fatto espulso tanti atleti da considerare impossibile la continuazione della gara per mancanza del numero legale dei calciatori in campo. A sostegno della propria tesi la reclamante sostiene come il C.U. riporti un numero esiguo di squalificati e comunque un numero inferiore rispetto a quello previsto dalla norma per la interruzione della gara. La reclamante conclude per l’accoglimento del reclamo e quindi per la ripetizione della gara ed in subordine per l’acquisizione di testimonianze e per il confronto con il D.G. chiedendo l’audizione avanti alla C.D. All’udienza del 4/2/05 la reclamate ha confermato quanto dedotto in sede di gravame. Motivi della decisione La C.D. dopo avere esaminato gli atti ufficiali, i reclami contro la decisione del G.S. Regionale, il supplemento di rapporto fornito dal D.G. su richiesta della stessa Commissione, nonché udite le parti in udienza, respinge entrambi i gravami Il Collegio, dopo attenta valutazione rileva, ancora una volta, come vi sia espresso divieto di assunzione di prove testimoniali nei processi come quello in oggetto e come sia assolutamente vietato il confronto con l’arbitro. Rileva inoltre, che il perseverare nelle richieste istruttorie come le citate, denoti una scarsa conoscenza delle norme giuridiche federali che invece, in quanto dettate per i tesserati, dovrebbero costituire la base giuridica dalla quale partire per espletare al meglio l’attività sportiva nell’ambito della Federcalcio. Per quanto attiene il merito il Collegio non può discostarsi da quanto evidenziato con chiarezza dal primo giudice ed avallato dalla giurisprudenza della CAF. Non solo, ma dal supplemento di rapporto fornito al Collegio dal D.G. si evince chiaramente come la gara sia stata interrotta per la mancanza del numero legale dei calciatori in quanto vi è stata una rissa ( al di là della qualificazione strettamente giuridica del termine), cui hanno partecipato molti calciatori, alcuni identificati dal numero di maglia, altri non identificati, ma che comunque ha determinato la impossibilità di continuare la gara in oggetto per mancanza appunto di numero legale di atleti. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo della società Pianella e quello della società Virtus Asciano addebitando le relative tasse alle predette.
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