COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 125/05-gc. Reclamo presentato dal G.S. San Marcello avverso la decisione del G.S. Provinciale di Pistoia che ha squalificato il sig. Zinanni Silvio fino al 25.03.2005; il sig. Bellenzier Federico per tre gare; il sig. Casseri David per tre gare. C.U. N° 26 del 20.01.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 125/05-gc. Reclamo presentato dal G.S. San Marcello avverso la decisione del G.S. Provinciale di Pistoia che ha squalificato il sig. Zinanni Silvio fino al 25.03.2005; il sig. Bellenzier Federico per tre gare; il sig. Casseri David per tre gare. C.U. N° 26 del 20.01.2005. Il Giudice Sportivo Provinciale di Pistoia comminava le squalifiche in epigrafe per i seguenti motivi: il sig. Zinanni Silvio, allenatore, per aver ripetutamente minacciato ed offeso il D.G. a fine gara; il sig. Bellenzier Federico poiché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. più volte; il sig. Casseri David per offese e minacce al D.G. a fine gara. I fatti ascritti accadevano nel corso della gara P.S.F. 84 – San Marcello del 15.01.2005. Avverso tali provvedimenti proponeva reclamo la società, ritenendo i tre tesserati “estranei ai fatti descritti dal direttore di gara…”, e chiedendo una riduzione della sanzione comminata. Osserva la Commissione come il reclamo presenti profili di inammissibilità per mancanza di motivi, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del C.G.S.. La società, infatti, si limita ad asserire la semplice estraneità ai fatti degli incolpati, ma non ne indica né i motivi, né è portatrice di una tesi volta a confutare quanto risulta dagli atti di gara, ovvero fornisce una diversa chiave di lettura dell’episodio in contestazione. Ritenendo, però, questa Commissione, che nella mera dichiarazione di estraneità ai fatti possa in qualche modo intravedersi un minimo di motivazione – seppur molto incerta e debole - del reclamo, il Collegio entra comunque nel merito e passa alla decisione. Sui fatti non vi è discussione. Infatti, come rilevato, nulla dice in proposito la società. Anche sull’entità delle squalifiche non vi è molto da dire. Le sanzioni comminate appaiono assolutamente congrue ed in linea con quanto già deciso per episodi e situazioni identiche. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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