COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 115/05-Rn.Reclamo Del Calciatore Monti Lorenzo (Sales) Avverso Squalifica Fino Al 3042005 (C.U. N° 24 Del 1212005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
115/05-Rn.Reclamo Del Calciatore Monti Lorenzo (Sales) Avverso Squalifica Fino Al 3042005 (C.U. N° 24 Del 1212005)
Propone rituale reclamo il calciatore Monti Lorenzo in proprio, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Firenze con la seguente motivazione: “Dopo una decisione tecnica del D.G. gli si avvicinava e lo offendeva gravemente e, con una spinta, senza procurargli alcun dolore fisico, gli faceva cadere il fischietto calpestandoglielo e rompendoglielo, tanto da costringere il D.G. ad usare il fischietto di riserva. Di poi reiterava le offese”.
Il reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega di essersi rivolto all’arbitro con parole poco urbane (fuori dalle righe, come le definisce il Monti), ma non in modo violento, quanto all’episodio della spinta, il Monti non nega che vi sia stato un contatto ma solo incidentale e non violento, nega poi che tale contatto abbia fatto cadere il fischietto e di aver in alcun modo calpestato il fischietto stesso.
Tali argomentazioni venivano ribadite dal Monti all’udienza 42 5 per la quale era stato convocato su sua richiesta.
La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento ribadisce le offese, mentre non accenna a reiterazione dopo l’espulsioni, anzi dice “si allontanava senza proferire nessun altra parola o altro nei miei confronti”.
Peraltro descrive l’episodio del contatto fisico in modo tale da ritenere tale contatto non un gesto violento, ma un modo brusco e maldestro, ancorché volontario,di attirare l’attenzione.
Quanto alla entità della sanzione per le considerazioni sopra svolte alla luce degli elementi emersi nel dibattimento, si stima equo ridurre la sanzione a mesi due di squalifica.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Monti Lorenzo fino al 12 marzo 2005, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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