COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 107/05-rg.Reclamo dello SPORTING CHIESANUOVA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore La Vita Fabio fino al 12/07/2005. C.U. n.25 del 12/01/2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 107/05-rg.Reclamo dello SPORTING CHIESANUOVA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore La Vita Fabio fino al 12/07/2005. C.U. n.25 del 12/01/2005 Il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G., offendendolo e minacciandolo,strappandogli di mano il cartellino rosso che poi gettava per terra calpestandolo. Per tale comportamento veniva squalificato per sei mesi. Propone reclamo la società Sporting Chiesanuova,sostenendo che il proprio tesserato, pur essendosi effettivamente avvicinato al D.G. per protestare, lo colpiva in maniera del tutto involontaria, facendogli cadere il cartellino rosso e, probabilmente, nella confusione che si era creata intorno al medesimo lo calpestava. Tutto ciò accadeva, secondo la reclamante,senza alcun intento violento da parte del giocatore che,anzi,dopo alcune “comprensibili imprecazioni” abbandonava senza altre proteste il terreno di gioco. Per i motivi sopra esposti la società chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma la volontarietà del comportamento contestato al tesserato in questione e, aggiunge anche,che il medesimo abbandonava il campo solo grazie all’intervento dei propri compagni Dalla lettura dell’atto difensivo della ricorrente emerge in maniera chiara che tutti i fatti contestati al tesserato in questione sono avvenuti così come descritti dal D.G. La società fonda il reclamo esclusivamente sulla involontarietà del contatto avvenuto tra il calciatore e l’arbitro e sulla mancanza di un comportamento violento. Tale tesi difensiva oltre ad apparire poco convincente già dalla sola lettura del reclamo, viene smentita dall’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara , laddove sottolinea l’assoluta volontarietà del comportamento del giocatore in questione. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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