COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 127/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Terranuovese Calcio, avverso alla squalifica fino al 11/03/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Luca Vetrini( C.U. n. 29 del 27/01/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 127/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Terranuovese Calcio, avverso alla squalifica fino al 11/03/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Luca Vetrini( C.U. n. 29 del 27/01/2005). Con rituale e tempestivo gravame, l’Associazione Sportiva Terranuovese Calcio adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivo e minaccioso, tenuto dall’allenatore nei confronti del D.G., durante l’incontro disputatosi in data 23/01/2005 contro la Polisportiva Firenze Ovest. L’impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti eccepisce il contenuto volgare e minaccioso delle frasi pronunciate dall’allenatore rilevando che le stesse non avrebbero mai esorbitato da una comprensibile e legittima critica per una decisione arbitrale che, al contrario, avrebbe gravemente compromesso non solo la singola gara ma l’intero campionato della Terranuovese. Conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto, il rapporto di gara è chiaro nell’identificazione delle frasi contestate, che si intendono qui richiamate, il cui contenuto risulta obiettivamente irriguardoso ed intimidatorio. Il fatto poi che il Vetrini ricopra la carica di allenatore onera lo stesso di una maggior attenzione nell’ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra, giustificando l’inasprimento della squalifica comminata. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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