COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 128/05-gc..Reclamo presentato dal G.S. Jolly Montemurlo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inibito il sig. Toracchi Alessio fino all’11.04.2005. (C.U. N° 29 del 27.01.2005.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 128/05-gc..Reclamo presentato dal G.S. Jolly Montemurlo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inibito il sig. Toracchi Alessio fino all’11.04.2005. (C.U. N° 29 del 27.01.2005.) Il Giudice Sportivo Regionale comminava al sig. Torracchi Alessio, dirigente, l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al giorno 11.04.2005 poiché allontanato per proteste, alla notifica offendeva il D.G.. Da fuori campo reiterava le offese e minacciava l’arbitro. Il fatto accadeva nel corso della gara Jolly Montemurlo / Viaccia del 23.01.2005. Avverso la decisione reclama la società, confermando in buona sostanza i fatti accaduti in campo ma respingendo quanto addebitato al Torracchi una volta allontanato dal terreno di giuoco. Secondo la reclamante, sarebbero stati i tifosi della squadra ad ingiuriare il D.G., il quale, voltatosi, avrebbe frainteso i fatti. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, l’arbitro conferma quanto già chiaramente risultava dagli atti di gara, precisando che riconosceva il Torracchi - allorché si posizionava dietro la rete di recinzione - in quanto intorno allo stesso non c’era nessuno. Alla luce degli atti, visto anche la puntuale descrizione della dinamica effettuata dall’arbitro, il fatto risulta acclarato senza ombra di dubbio. Il tipo e l’entità delle offese e delle minacce è analiticamente riferito negli atti di gara. In merito alla sanzione, questa appare ben calibrata per i vari fatti addebitati sia all’interno che all’esterno del recinto di giuoco, tenuto conto anche della qualifica rivestita dal tesserato. Non si ravvede, pertanto, un margine per una sua riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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