COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 124/2004 – cc. Reclamo proposto dalla A.S. Sancat avverso la decisione del G.S. di Firenze che ha inibito, fino al giorno 25/02/2005, il dirigente Calderaio Stefano. C.U. n° 26( del 26/01/2005 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 124/2004 - cc. Reclamo proposto dalla A.S. Sancat avverso la decisione del G.S. di Firenze che ha inibito, fino al giorno 25/02/2005, il dirigente Calderaio Stefano. C.U. n° 26( del 26/01/2005 ). In ordine al reclamo sopraindicato questa C.D. ritiene dover effettuare le seguenti osservazioni di carattere preliminare legate alla osservanza del Codice di Giustizia Sportivo. L’atto di impugnazione, infatti, risulta prodotto in maniera a dir poco irrituale e comunque in contrasto con il disposto dell’art. 34 del vigente C.di G.S.. Preme alla C.D. ricordare che l’osservanza delle formalità previste per la produzione dei reclami costituisce garanzia assoluta di imparzialità e di eguaglianza nei confronti dei Tesserati e degli Enti proponenti, principio cui non possono sottrarsi neanche i vari organismi facenti parte della F.I.G.C.. Notevoli perplessità, inoltre, suscita l’esame della sottoscrizione del reclamo da parte del legale rappresentante della Società in questione, se comparato con quella risultante dalla documentazione ufficiale in possesso del C.R.T. . La C.D. anche a questo proposito deve rilevare che legittimato a sottoscrivere il reclamo è il Presidente della Società ( art. 29 ) o, tutt’al più, un consigliere da lui specificatamente delegato al potere di firma, mediante atto depositato preso il Comitato. In ogni caso la Commissione non può esimersi dal dichiarare la inammissibilità del gravame risultando esso non impugnabile in quanto si tratta di inibizione inflitta a dirigente per la durata di 30 giorni, secondo quanto disposto dalla lettera b) c. 3 dell’art. 41 del Codice più volte richiamato. P . Q . M . la C.D. dichiara inammissibile il reclamo disponendo, di conseguenza, la acquisizione della tassa
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