COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 28.- RECLAMO DELL’U.S. MARCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA TORRITA/MARCIANO DEL 23.1.2005 (sospesa al 5′ del s.t. sul risultato di 1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 17/02/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 28.- RECLAMO DELL'U.S. MARCIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA TORRITA/MARCIANO DEL 23.1.2005 (sospesa al 5' del s.t. sul risultato di 1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.29 del 27.1.2005; -la gara del Campionato Regionale di 1' Categoria Torrita-Marciano veniva sospesa dall'arbitro allorche' mancavano ancora da disputare 40' di gioco e mentre il risultato era di 1 a 1. L'U.S. Marciano inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo sostenendo che la gara non aveva avuto regolare conclusione a seguito del comporta mento ''omissivo e negligente'' dei dirigenti della societa' ospitante che, a seguito di una nevicata, non avevano provveduto a rendere visibili le linee del campo. Chiede conseguentemente applicarsi il disposto di cui all'art.12 comma 1 del C.G.S.. Il proposto reclamo non e' meritevole di accoglimento. Si osserva che tali affermazioni sono in netto contrasto con gli atti ufficiali. Premesso infatti che l'art.60 comma 1 N.O.I.F. e la corrispondente decisione F.I.G.C. annessa alla Regola 1 del Regolamento di giuoco demandano all'esclusiva competenza dell'Arbitro il giudizio sull'impraticabilita' del terreno di giuoco, rilevasi che lo stesso ha comunicato nel referto di aver sospeso la gara ''...per campo impraticabile...'' (sic nel rapporto) e non per altri motivi. Trattasi di giudizio discrezionale sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed insindacabile in sede giudicante giusta le norme di cui all'art.24 comma 2 C.G.S. ed alla Regola 5 comma 4 lett. D) del Regolamento di Giuoco. Cio' anche in conformita' a consolidato indirizzo giurisprudenziale fornito da innumerevoli decisioni della C.A.F.. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Marciano di Marciano della Chiana (Arezzo) ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Si trasmettono gli atti alla Segreteria del C.R.T. per ogni incombenza relativa alla nuova disputa della gara.
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