COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA CAMPIONATO DI PROMOZIONE 132/05-rn. Reclamo Pol. Cenaia Avverso Inibizione Donati Alessandro Fino Al 342005 (C.U. N° 30 Del 325)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA CAMPIONATO DI PROMOZIONE 132/05-rn. Reclamo Pol. Cenaia Avverso Inibizione Donati Alessandro Fino Al 342005 (C.U. N° 30 Del 325) Propone rituale reclamo la Pol. Cenaia avverso il provvedimento in oggetto preso dal G.S. Regionale a carico del dirigente Donati Alessandro con la seguente motivazione: “Dirigente non presente in distinta accedeva indebitamente agli spogliatoi offendendo la terna”. La reclamante da un lato giustifica la presenza del dirigente all’interno degli spogliatoi in quanto gli stessi attigui alla segreteria della società nella quale il Donati stante l’attività di direttore sportivo, stava espletando le pratiche con i propri tesserati e con i giornali locali, dall’altro lato negava che il signor Donati, che durante la gara si era mantenuto all’esterno del recinto spogliatoi ancorché rivestendo la tuta sociale, avesse fatto parte del gruppo di sostenitori che avevano offeso e minacciato un A.A.. La reclamante sosteneva inoltre che il D.G. aveva minacciato il capitano di squalifica se non gli avesse comunicato il nominativo del dirigente che l’A.A. indicava come colui che lo aveva offeso e minacciato. Solo a questo punto, sostiene la società, il Donati si sarebbe recato nello spogliatoio arbitrale assieme al capitano sia per farsi identificare sia per chiedere spiegazione ritenendo di non aver posto in essere alcun comportamento offensivo e minaccioso, né durante la gara né dopo. In buona sostanza la società la società ritiene che l’unico comportamento censurabile del Donati sia stato quello di trovarsi al termine della gara nel recinto spogliatoi, e. considerato che alla Pol. Cenaia erano stati comminati € 190,00 di ammenda per le persone estranee nel recinto, riteneva che la sanzione a carico del Donati fosse quantomeno da ridurre. La C.D. esaminato il reclamo e gli atti ufficiali, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo stesso. Il supplemento reso dall’A.A. è estremamente chiaro e distingue l’episodio addebitato al Donati al termine della gara da altro effettuato da altra persona in tuta sociale mischiato al pubblico, tale persona al termine della gara aveva fatto perdere le proprie tracce e nessuno della Pol. Cenaia dichiarava di poterlo identificare. Le responsabilità del Donati sono acclarate e la sanzione appare congrua in relazione alle contestazioni a va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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