COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 105/05-cr. Deferimento del Sig. Benocci Fabio , presidente della U.S Buonconvento , del calciatore Guesmi Adel e della U.S Buonconvento

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 105/05-cr. Deferimento del Sig. Benocci Fabio , presidente della U.S Buonconvento , del calciatore Guesmi Adel e della U.S Buonconvento Il Presidente del C.R.Toscana , ricevuta la comunicazione dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C , mediante la quale veniva evidenziato come , il calciatore avesse sottoscritto un documento nel quale dichiarava di “ non essere mai stato tesserato per Federazione estera” . Tale dichiarazione , allegata , alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla soc. Buonconvento e’ risultata mendace , in quanto il sig. Guesmi e’ risultato gia’ tesserato per la federazione Tunisina , disponeva ai sensi dell’art. 25 C.G.S ,il deferimento a questo collegio, dei tre soggetti interessati perche’ rispondessero della violazione di cui all’art 1 C.G.S , il calciatore ed il presidente ed all’art 2 comma 4 la societa’ Con atto del 21 gennaio 2005 , questa commissione provvedeva alla contestazione degli addebiti fissando la trattazione per la odierna riunione. La U.S Buonconvento , partecipava alla riunione rappresentata dal presidente Benocci Fabio , intervenuto unitamente al calciatore Guesmi . Durante la seduta , il Presidente ha fatto presente che il vero cognome del calciatore e’ da ritenersi GASMI e non Guesmi . a tal proposito presenta una tessera di affiliazione alla Federazione Tunisina Footbal ,(acquisita agli atti) di cui e’ venuto in possesso solo dopo la sospensione del tesseramento richiesto , dalla quale si evince che , pur trattandosi dello stesso soggetto, il cognome e’ Gasmi . Asserisce altresi’ di essersi fattivamente attivato affinche’ l’errore fosse corretto anche sui documenti ufficiali (carta di identita’ ) perche’ il giovane non avesse possibili guai con la giustizia Italiana , dimostrando cosi’ la sua buonafede e l’intenzione di seguire , aldila’ del calcio il giovane.. Il calciatore dal canto suo, ammettendo che nonostante i due diversi cognomi si tratti sempre di lui , dichiara di non aver mai provveduto alla correzione del cognome non sapendo come fare. La Commissione , nel prendere atto di quanto sopra , non mette certo in discussione la buonafede della societa’ e del suo Presidente , ma non puo’ esimersi dal far notare come i fatti contestati siano acclarati e che gli stessi meritino di essere sanzionati anche se in maniera attenuata per lo stesso presidente e per la societa’ P.Q.M La Commissione delibera di infliggere al calciatore Gasmi Adel la squalifica per 6 mesi (da scontarsi quando dovesse richiedere un nuovo tesseramento) La inibizione per un mese al Presidente Benocci Fabio e l’ammenda pari a 150,00 € per la societa’
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it