COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 104/05-cr. Deferimento del Sig. Fantacci Alessandro , presidente della F.C Montantico , del calciatore Kashin Mikhail e della F.C Montantico

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 104/05-cr. Deferimento del Sig. Fantacci Alessandro , presidente della F.C Montantico , del calciatore Kashin Mikhail e della F.C Montantico Il Presidente del C.R.Toscana , ricevuta la comunicazione dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C , mediante la quale veniva evidenziato come , il calciatore avesse sottoscritto un documento nel quale dichiarava di “ non essere mai stato tesserato per Federazione estera” . Tale dichiarazione , allegata , alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla soc. Montantico e’ risultata mendace , in quanto per il tesseramento del sig. Kashin , relativo alle stagioni precedenti e’ sempre stato richiesto il certificato Internazionale di Trasferimento , disponeva ai sensi dell’art. 25 C.G.S ,il deferimento a questo collegio, dei tre soggetti interessati perche’ rispondessero della violazione di cui all’art 1 C.G.S , il calciatore ed il presidente ed all’art 2 comma 4 la societa’ Con atto del 21 gennaio 2005 , questa commissione provvedeva alla contestazione degli addebiti fissando la trattazione per la odierna riunione. All’odierna seduta , nessuno degli incolpati era presente malgrado ritualmente avvisati secondo quanto previsto dell’art. 37 C.G.S La Commissione , rileva come i fatti contestati siano acclarati e quindi meritevoli di essere sanzionati P.Q.M delibera di infliggere al calciatore Kashin Mikhail la squalifica per 6 mesi (da scontarsi , se non tesserato, quando dovesse richiedere un nuovo tesseramento) La inibizione per un mese al Presidente Fantacci Alessandro e l’ammenda pari a 150,00 € per la societa’
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