COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 103/05-cr. Deferimento del Sig. Lodi Brunetto , presidente della U.S Pogi , del calciatore UETA Tomohiro e della U.S Pogi

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 103/05-cr. Deferimento del Sig. Lodi Brunetto , presidente della U.S Pogi , del calciatore UETA Tomohiro e della U.S Pogi Il Presidente del C.R.Toscana , ricevuta la comunicazione dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C , mediante la quale veniva evidenziato come , il calciatore avesse sottoscritto un documento nel quale dichiarava di “ non essere mai stato tesserato per Federazione estera” . Tale dichiarazione , allegata , alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla soc. Pogi e’ risultata mendace , in quanto il sig. UETA e’ risultato gia’ tesserato per la federazione giapponese , disponeva ai sensi dell’art. 25 C.G.S ,il deferimento a questo collegio, dei tre soggetti interessati perche’ rispondessero della violazione di cui all’art 1 C.G.S , il calciatore ed il presidente ed all’art 2 comma 4 la societa’ Con atto del 21 gennaio 2005 , questa commissione provvedeva alla contestazione degli addebiti fissando la trattazione per la odierna riunione. La U.S Pogi , dopo aver inviato proprie controdeduzioni , partecipava alla riunione rappresentata dal presidente Lodi Brunetto , mentre era assente il calciatore . Durante la seduta , il Presidente ha ribadito quanto fatto oggetto della memoria difensiva e cioe’ l’assoluta buonafede nell’aver trasmesso il documento sottoscritto dal calciatore , in quanto ,lo stesso si trova in Italia ormai da circa 6 anni , ha frequentato squadre di calcio di un ente di promozione e comunque le sue doti calcistiche non sono tali da poter far pensare che avesse praticato calcio . Solo dopo la sospensione del tesseramento , aveva appreso che il calciatore aveva partecipato a dei tornei studenteschi nel suo paese di origine. Ribadisce altresi’ che lo stesso non ha mai partecipato a nessuna gara della U.S.Pogi La Commissione , nel prendere atto di quanto sopra , non mette certo in discussione la buonafede della societa’ e del suo Presidente , ma non puo’ esimersi dal far notare come i fatti contestati siano acclarati e che gli stessi meritino di essere sanzionati anche se in maniera attenuata per lo stesso presidente e per la societa’ P.Q.M La Commissione delibera di infliggere al calciatore UETA Tomohiro la squalifica per 6 mesi (da scontarsi quando dovesse richiedere un nuovo tesseramento) La inibizione per un mese al Presidente Lodi Brunetto e l’ammenda pari a 150,00 € per la societa’
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