COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 TORNEO 112/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sextum avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Niccolai Luca, Guerrucci Gabriele, Randisi Gaston rispettivamente fino al 31/12/2005, 30/06/2005 e 31/03/2005 (C.U. n.27 del 13/01/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 24/02/2005 TORNEO 112/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sextum avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Niccolai Luca, Guerrucci Gabriele, Randisi Gaston rispettivamente fino al 31/12/2005, 30/06/2005 e 31/03/2005 (C.U. n.27 del 13/01/2005) Il G.S. motivava così le sanzioni applicate con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 27/12/2004 contro la società U.S. Santa Maria a Monte: 1) Niccolai Luca “Espulso per offese e minacce verbali nei confronti del D.G. tentava di colpirlo con un pugno, trattenuto dal proprio capitano a stento. Reiterava il tentativo di aggressione divincolandosi dal proprio capitano che provava ad allontanarlo. Successivamente, insieme ad altri compagni espulsi, dall’esterno del recinto reiterava offese e minacce raggruppandosi e scuotendo la rete di recinzione.” 2) Guerrucci Gabriele “Espulso per proteste e offese nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento persisteva nel suo atteggiamento giungendo a rafforzare la propria protesta con lo scagliare in direzione del D.G. un pugno di fango che solo miracolosamente lo sfiorava. Successivamente anch’egli partecipava con gli altri compagni espulsi a reiterare minacce e offese aggrappandosi alla rete di recinzione”. 3) Randisi Gaston “Espulso per proteste e offese nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento reiterava ed incrementava le offese. Successivamente insieme agli altri compagni espulsi, reiterava lo stesso comportamento scuotendo la rete di recinzione”. Ricorre l’impugnante che, stimmatizzando il comportamento aggressivo dei propri calciatori, ritiene comunque eccessive le sanzioni irrogate anche in considerazione del fatto che non vi è stato alcun contatto fisico con il D.G.. La società chiede pertanto una riduzione delle sanzioni comminate. Acquisito il supplemento arbitrale questa C.D. riteneva comunque opportuna la convocazione del D.G. per avere ulteriori elementi relativi all’aggressione subita ed alla dinamica degli eventi di cui in narrativa. All’udienza del 18 febbraio 2005, conclusa la fase istruttoria, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Il reclamo proposto non merita accoglimento. Nel supplemento di gara il D.G. conferma quanto dettagliatamente descritto nell’originario rapporto, precisando le singole condotte: il Randisi non ebbe alcun atteggiamento fisicamente violento ma – per primo - si rese protagonista di una serie di improperi ed ostentate intimidazioni fornendo esempio ai propri compagni nel comportamento antisportivo; il Guerrucci invece - dopo aver, con veemenza ed aggressività, ingiuriato e minacciato il D.G. con frasi che si intendono qui integralmente riportate - tirò un pugno di fango verso l’arbitro all’esibizione del cartellino rosso precisando che, poiché il calciatore si trovava ad una certa distanza dallo stesso, solo alcuni frammenti di mota raggiunsero l’obiettivo; Per quanto concerne infine la posizione del Calciatore Niccolai né il rapporto né il supplemento erano in grado di chiarire esattamente se si fosse trattato di una vera aggressione o piuttosto di un gesto di plateale protesta che si sarebbe potuto inquadrare in una forma di estrema e grave minaccia; la deposizione del D.G. chiariva di avere percepito l’iniziale corsa verso di lui e la prima protesta del calciatore come semplice minaccia ma di avere compreso, nella fase successiva, che il tempestivo intervento del Capitano della Società Sportiva Sextum aveva acuito le intenzioni aggressive del giocatore determinandolo maggiormente verso lo scontro fisico. Il tentativo di divincolarsi dalla presa, l’approssimarsi al D.G. e il gesto di “caricare” un pugno sono elementi sufficienti per confortare in modo certo le determinazioni del G.S.. Le sanzioni irrogate risultano pertanto corrette ed adeguate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo confermando le squalifiche inflitte ai calciatori Niccolai Luca, Guerrucci Gabriele, Randisi Gaston. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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