COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 129/05-rg.Reclamo della F.C. UNIONE 98 avverso la decisione della G.S. regionale che ha squalificato il giocatore Petrini Fabio fino al 27/03/05 C.U. n. 29 del 27/01/05

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 129/05-rg.Reclamo della F.C. UNIONE 98 avverso la decisione della G.S. regionale che ha squalificato il giocatore Petrini Fabio fino al 27/03/05 C.U. n. 29 del 27/01/05 Durante la gara Esperia Viareggio – Unione 98, valevole per il campionato eccellenza girone A, il calciatore Petrini Fabio colpiva, con una gomitata al volto, il giocatore avversario Fruzza Carlo, procurandogli gravi conseguenze. Per tale comportamento il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo e squalificato per 2 mesi. Propone reclamo la società UNIONE 98, sostenendo, in prima istanza, che il colpo al volto del giocatore avversario è avvenuto durante un’azione di gioco in maniera del tutto involontaria, senza alcuna volontà di voler far male. In relazione poi al danno subito dal calciatore avversario la reclamante sostiene che i denti persi non erano in realtà denti fissi ma costituivano una protesi mobile e quindi suscettibile, in caso di colpi, di venir via con più facilità rispetto a due denti naturali. Per tale motivo, secondo la ricorrente, il danno non sarebbe stato così grave,considerato che lo stesso calciatore riprendeva regolarmente il gioco. Alla luce delle suddette considerazioni la reclamante chiede di essere ascoltata da questa C.D. e, comunque, una congrua riduzione della sanzione comminata .Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro ribadisce di aver espulso il calciatore Petrini su segnalazione dell’A.A, non avendo visto l’azione in discussione. Afferma, inoltre, di aver visto i due denti persi dal giocatore Fruzza Carlo ma di non saper dire se si trattava di due denti fissi o di una protesi. In data 25-02-05 compariva davanti a questa C.D. il sig. Giacomelli Alfredo in rappresentanza della società UNIONE 98. In via preliminare il sig. Giacomelli chiedeva l’acquisizione agli atti di due articoli di stampa che descrivevano l’episodio in questione . Ribadiva, inoltre, la non volontarietà del gesto, sottolineando che il medesimo avveniva durante un’azione di gioco. Concludeva rimarcando il fatto che il giocatore avversario aveva ripreso a giocare dopo una breve medicazione. Dall’esame degli atti emerge in maniera chiara che l’azione incriminata c’è stata e che il sig. Fruzza ha effettivamente perso una protesi mobile costituita da due denti. Ma per giudicare sulla congruità della sanzione appellata rimane da verificare la sussistenza dell’azione dolosa. A tal fine il D.G. nel rapporto di gara e nel supplemento rinvia a quanto descritto nel rapporto dall’ A.A. Quest’ ultimo afferma che il sig. Petrini colpiva al volto con una gomitata il signor Fruzza con il pallone “ a distanza di gioco”. Appare, pertanto, evidente come nella fattispecie in esame in nessun atto ufficiale l’episodio in contestazione viene descritto come volontario. Alla luce di tali considerazioni questa C.D, pur ritenendo ininfluente se nel caso in esame l’azione incriminata abbia portato alla perdita di due denti fissi o di una protesi, ritiene, altresì, che sussistono forti dubbi sulla volontarietà dell’atto incriminato. Quantomeno questa commissione non è in grado di stabilire con certezza se l’atto,comunque violento, sia stato posto in essere volontariamente. Tale incertezza non può non riflettersi sulla sanzione comminata da G.S che, se privata del requisito della volontarietà, appare lievemente eccessiva. Per tale motivo questa C.D. ritiene più congrua una squalifica fino al 12-03-2005. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.
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