COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 113/05-cr. Reclamo della A.S Figline avverso esito gara Sangimigano – Figline del 16.01.2005 ( risultato 2 – 0 ) 111/05-cr. Reclamo della A.C.V Scandicci avverso esito gara Scandicci – Sangimignano del 09.01.2005 ( risultato 1 – 2 ) 135/05-cr. Reclamo della U.S Cavriglia avverso esito gara Cavriglia – Sangimignano del 06.02.2005 . ( risultato 0-1 ) 120/05-cr. Reclamo della U.S Fiesolecaldine avverso esito gara Fiesolecaldine – Sangimignano del 24.01.2005 ( risultato 0 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 113/05-cr. Reclamo della A.S Figline avverso esito gara Sangimigano – Figline del 16.01.2005 ( risultato 2 – 0 ) 111/05-cr. Reclamo della A.C.V Scandicci avverso esito gara Scandicci – Sangimignano del 09.01.2005 ( risultato 1 – 2 ) 135/05-cr. Reclamo della U.S Cavriglia avverso esito gara Cavriglia – Sangimignano del 06.02.2005 . ( risultato 0-1 ) 120/05-cr. Reclamo della U.S Fiesolecaldine avverso esito gara Fiesolecaldine – Sangimignano del 24.01.2005 ( risultato 0 – 2 ) La vertenza , instaurata dalle quattro societa’ , verte sulla partecipazione alle gare del calciatore FAGOTTI Simone , schierato dalla societa’ Sangimignano , malgrado, a dire delle reclamanti , non tesserato per detta societa’. In particolare , sostengono , che il calciatore , tesserato nella decorsa stagione sportiva per la societa’ Versilia 1998 , non fosse stato svincolato con le liste suppletive comunicate con pubblicazione sul C.U 90 del 03.01.2005 dal Comitato Interregionale e quindi , alla data della disputa delle gare , risultasse ancora vincolato per la soc. Versilia 1998. Tutte chiedono vedersi assegnare vinto l’incontro di interesse secondo quanto previsto dall’art. 12 coma 5 C.G.S. In particolare la societa’ Figline , unica ad aver richiesto l’audizione , ribadisce in questa sede tramite il proprio rappresentante Dott. Casucci Vittorio , come il tesseramento del Fagotti da parte del Sangimignano effettuato in data 18.12.2004 , debba essere considerato arbitrario , furbesco ed effettuato in dispregio dei principi di cui all’rt. 1 C.G.S perche’ effettuato non verso un calciatore “libero” ma a tutti gli effetti vincolato . Ribadisce altresi’ che la successiva regolarizzazione , avvenuta solo in data 19.02.2005 , non possa sanare la situazione pregressa poiche’ questo produrrebbe disparita’ fra le societa’ che per tesserare calciatori della stessa Versilia 1998 , hanno atteso che il vincolo decadesse (Figline) e coloro che invece lo hanno fatto sub-judice (Sangimignano). I reclami proposti sono privi di pregio e devono essere respinti. Le tesi svolte dalle reclamanti , compresa l’accorata , puntigliosa ed esaustiva tesi prospettata in questa sede dal rappresentante della societa’ Figline , contrastano decisamente con le norme vigenti e gli atti ufficiali. Infatti l’art 39 NOIF , stabilisce come , per la Lega Nazionale Dilettanti , la data di trasmissione della richiesta di tesseramento, stabilisca a tutti gli effetti la decorrenza del tesseramento stesso (comma 3) e che il calciatore possa essere utilizzato dal giorno successivo (comma 5). A quanto sopra e’ necessario aggiungere come il Comitato Interregionale con pubblicazione sul C.U 120 del 17.02.2005 ad integrazione del C.U 90 abbia svincolato il calciatore Fagotti a far data dal 17.12.2004 . Sulla base di questo , l’Uffico Tesseramenti del C.R.Toscana ha potuto movimentare il tesseramento che risulta efficace dal 18.12.2004 e quindi la partecipazione del Fagotti alle gare di cui sopra e’ da ritenersi del tutto legittima P.Q.M La commissione respinge i reclami proposti ordinando l’incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it