COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 130/2004 – cc. Reclamo proposto avverso i provvedimenti presi dal G.S.Regionale nei confronti della Polisportiva Montecchio e dei suoi tesserati : squalifica per tre giornate al calciatore Caponi Manuel ; ammenda di € 1.200,00 ; squalifica del campo per una giornata ; perdita della gara disputata contro la Polisportiva Bettolle per 0 – 3. ( C.U. nn. 29 – 30/2005 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 130/2004 - cc. Reclamo proposto avverso i provvedimenti presi dal G.S.Regionale nei confronti della Polisportiva Montecchio e dei suoi tesserati : squalifica per tre giornate al calciatore Caponi Manuel ; ammenda di € 1.200,00 ; squalifica del campo per una giornata ; perdita della gara disputata contro la Polisportiva Bettolle per 0 – 3. ( C.U. nn. 29 – 30/2005 ). I provvedimenti disciplinari sopra indicati, assunti dal G.S.Regionale con due distinti comunicati, vengono impugnati dalla Polisportiva Montecchio la quale afferma, basando la propria difesa su una ripresa televisiva effettuata da un’ emittente locale : - non potere l’arbitro aver identificato nei propri tifosi gli autori del lancio delle palle di neve, una delle quali, contenente un sasso, lo ha raggiunto alla spalla causandogli un dolore tale da costringerlo alla sospensione della gara; - non essersi rinvenuto né, quindi, mostrato ad alcuno il sasso; - non spiegarsi la dichiarazione resa dall’arbitro di trovarsi sulla linea laterale mentre le riprese televisive testimoniano trovarsi egli a circa venti metri di distanza; - avere il D.G. violato il disposto della regola 1 punto 9 non dando atto sul referto di gara della sospensione disposta al fine di ridisegnare le linee del campo coperte dalla nevicata in atto ; - che la società ospitante non aveva a disposizione la terra colorata, necessaria per lo scopo sopraindicato, per cui si procedeva unicamente allo spazzare le linee delimitative; - che l’arbitro, dopo esser stato colpito, non accusava alcun malessere tanto da potersi incamminare verso gli spogliatoi agitando contemporaneamente le braccia per significare il termine della gara; - che nel provvedimento di squalifica del calciatore Caponi è stata attribuita a questi la qualifica di capitano con conseguente aggravante della sanzione; - contesta la validità del certificato medico perché redatto in un tempo che a parere della reclamante è stato brevissimo. In conclusione di quanto sopra, richiamando altresì la correttezza sempre dimostrata dalla Società e la necessità di chiarire l’effettivo svolgimento dei fatti a tutela del proprio buon nome, chiede, previa personale audizione, potersi prendere visione delle riprese televisive e quindi infliggere alla Pol. Bettolle la perdita della gara per 0-3 per non aver messo a disposizione del D.G. la terra colorata; revocare sia l’ammenda che la squalifica del campo; ridurre la squalifica inflitta al calciatore Caponi. Alla odierna adunanza il legale indicato dalla Società riprende ed amplia i temi svolti con l’atto di impugnazione, chiedendo preliminarmente acquisirsi ed esaminarsi da parte di questa Commissione la cassetta contenente la ripresa televisiva che contestualmente deposita. Sostiene la richiesta con l’affermare la piena validità probatoria del mezzo televisivo vertendosi in questo caso, comunque, su un episodio di violenza. Contesta ancora la circostanza che l’arbitro abbia potuto accertare che la palla di neve sia stata lanciata da sostenitori della reclamante dato che essi si trovavano, sull’unica tribuna esistente sul campo, unitamente ai tifosi del Bettolle. Esprime dubbi sul fatto che l’arbitro possa essere stato raggiunto dalla palla contenente il sasso per non aver egli compiuto alcuno dei movimenti istintivi, tipici di chi venga colpito da un oggetto e, comunque, se ciò è avvenuto egli non ha subito alcun danno fisico. Cita a questo punto e deposita la massima ricavata da una sentenza CAF ( C.U 42/1981 ) riferita a fatto analogo dalla quale si evince che, mancando una possibile identificazione certa, il gesto venga attribuito a persona irresponsabile del quale deve rispondere la società ospitante. In riferimento alla gara ritiene che quanto in essa accaduto determini l’ipotesi di un errore tecnico dato che la sospensione, disposta al fine di consentire la segnatura delle linee, non attuata, avrebbe dovuto essere definitiva in applicazione della regola n° 1 prima citata, da cui discende la richiesta subordinata della ripetizione della gara. Per tale motivo e per la mancata ridisegnatura del campo, da addebitarsi esclusivamente alla società ospitante dovrebbe, a quest’ultima, essere assegnata la gara persa. In chiusura di esposizione il difensore della reclamante accenna alla mancanza del nesso di causalità tra il colpo subito dal D.G. ed il momento del rilascio del certificato medico dato che la gara è stata sospesa alle ore 16,10 ed il referto ospedaliero è stato redatto alle ore 23,21. Acquisito il supplemento al rapporto arbitrale la Commissione passa a deliberare sul reclamo proposto premettendo di aver deciso, in ordine alla squalifica del calciatore Caponi nonché alla squalifica del campo per una giornata, nella adunanza del giorno 11 febbraio u.s. non ritenendo necessaria in merito alcuna ulteriore istruttoria. Infatti per quanto riguarda il calciatore l’esame degli atti ufficiali di gara evidenziano che il Caponi non fosse nella circostanza il capitano della squadra ( ruolo ricoperto dal calciatore Solfanelli ) per cui la squalifica irrogata viene ridotta a due giornate effettive di gara, con provvedimento portato tempestivamente a conoscenza della Società reclamante. Anche in relazione alla squalifica del campo la C.D rileva che quanto risulta dal rapporto di gara giustifichi la sanzione inflitta, mentre per la irrogazione dell’ammenda ha ritenuto doversi attendere il supplemento di rapporto al fine di rideterminarne, eventualmente, la entità. In conseguenza di quanto esposto la decisione odierna riguarda quindi esclusivamente le sanzioni concernenti l’ammenda nonchè l’esito della gara. Le tesi, invero suggestive, introdotte dal difensore non possono far propendere per l’accoglimento del reclamo ostandovi il disposto dell’art. 31 del vigente Codice di Giustizia Sportivo. Esaminata la richiesta preliminarmente introdotta in sede di udienza, sulla quale si basa esclusivamente il reclamo, ritiene la Commissione che la prova televisiva non può in alcun modo essere ammessa in considerazione del fatto che il comma a / 2 ) del richiamato articolo 31 ne ammette la facoltà unicamente nel caso in cui si possa dimostrare che il tesserato, autore di un atto di violenza ( ovviamente nei confronti di altro tesserato ) sia persona diversa da quella oggetto di sanzione,ovvero solo allorchè si sia verificato il cosiddetto “ scambio di persona “ tra tesserati. Nel nostro caso la ammissibilità di tale prova è diretta a dimostrare che l’arbitro non poteva identificare i tifosi del Montecchio, dato che essi erano mescolati con i tifosi di parte avversa e che, comunque, il trovarsi sulla linea laterale glielo impediva. Relativamente a tutte la altre istanze difensive proposte osta, invece, il comma a / 1 dell’art. 31 già citato, il quale sancisce che, in ordine alle infrazioni disciplinari commesse durante lo svolgimento di una gara, il rapporto del D.G.. ha il carattere di prova assoluta relativamente allo svolgimento dei fatti. Nella fattispecie l’arbitro, in sede di supplemento e di ulteriori chiarimenti richiesti in data odierna, ha precisato : - di aver potuto identificare i tifosi del Montecchio dato che essi, pur trovandosi sulla stessa tribuna del Bettolle, erano da questi ben separati ; - di aver provveduto a ripristinare lo stato delle linee determinanti il campo ( tutte non solo quelle laterali ) attraverso la loro spazzatura, ritenendo in tal modo concretizzata la visibilità delle stesse; - di aver fermato il cronometro al momento della sospensione facendolo ripartire al momento della ripresa del gioco e di averne fatta menzione sul referto di gara; - non aver raccolto il sasso a causa del dolore che sentiva in quel momento. A fronte di tali precisazioni le argomentazioni difensive appaiono prive di fondamento sia per quanto riguarda la gara che per gli episodi connessi con la segnatura del campo e il conseguente presunto errore tecnico commesso dall’arbitro per aver dapprima sospeso, quindi ripreso la gara che avrebbe dovuto essere sospesa definitivamente per non essere stato il campo segnato con terra colorata. La prima richiesta riguarda, infatti, l’infliggere alla Pol. Bettolle la sanzione della perdita sportiva della gara per 0 – 3 per non aver detta società posto a disposizione dell’arbitro la terra colorata necessaria ad identificare le linee coperte dalla neve. In merito la Commissione rileva che l’uso della terra colorata, prevista dalla norma richiamata dalla reclamante, indica una mera possibilità ( può ) che, in quanto tale è lasciata alla discrezionalità dell’arbitro.E’ di tutta evidenza, infatti, che il ripristino della visibilità delle linee sia strettamente connessa con la impraticabilità del terreno di giuoco, dovuta ad intemperie, il cui giudizio è demandato, in via esclusiva, alla competenza dell’arbitro. (cfr.decisioni FIGC sul terreno di gioco) Nel caso di specie l’arbitro, dopo aver fatto provvedere alla spazzatura delle linee, ha ripreso il gioco ritenendo “ valida la segnature di quelle righe “, come affermato sul supplemento qui reso. Sia la richiesta principale che quella subordinata effettuata dalla reclamante non hanno quindi fondamento perché smentite dagli atti ufficiali. In riferimento all’esito della gara si rileva che l’arbitro afferma con assoluta sicurezza, dandone precisa motivazione ( cfr. secondo supplemento ), come abbia accertato da quale tifoseria sia giunto il lancio delle palle di neve. Anche la richiesta di revoca sia della ammenda che della giornata di squalifica del campo non possono essere accolte rilevando a tal proposito la Commissione, preliminarmente, come il reclamo sia contraddittorio perché dopo aver contestato al D.G. la possibilità di identificare nei tifosi del Montecchio gli autori del lancio, in sede di conclusioni chiede la revoca della ammenda e della giornata di squalifica del campo ritenendole” eccessive in relazione ai fatti accaduti ( alcune palle di neve senza colpirmi ) “,ammettendo in tal modo implicitamente che le palle di neve siano partite dalla propria tifoseria. Inoltre l’arbitro a tal proposito precisa, sia nel supplemento che in risposta ad una ulteriore richiesta di chiarimenti postagli da questo giudice, che i tifosi del Montecchio, pur trovandosi nella stessa tribuna dei tifosi di parte opposta, erano ben identificabili perché separati da questi, per cui anche la richiesta di revoca deve essere, in questa sede, disattesa. Del tutto irrilevante inoltre appare la questione sollevata in ordine al nesso di causalità apparendo del tutto normale che l’arbitro abbia atteso qualche ora prima di recarsi al pronto soccorso, ove non si trovava sicuramente tra i casi urgenti, nella speranza che il dolore subito si attenuasse. Le altre eccezioni sollevate con il reclamo appaiono, inoltre, marginali e quindi di nessun effetto in ordine al thema decidendum. La decisione del G.S. Regionale appare quindi di conferma con la sola eccezione della squalifica inflitta al calciatore Caponi Manuel P . Q . M . la C.D. delibera di accogliere parzialmente il reclamo della Pol: Montecchio e limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Caponi Manuel che viene di conseguenza ridotta a due giornate di gara. Conferma la squalifica del campo per una giornata ; la ammenda di € 1.200,00 ; la perdita della gara per 0 – 3 inflitte alla Polisportiva Montecchio. In virtù del parziale accoglimento del reclamo dispone la restituzione della relativa tassa.
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