COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Traiana avverso alla squalifica fino al 10/02/2006 del calciatore Tellini Andrea (C.U. n. 31 del 10/02/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Traiana avverso alla squalifica fino al 10/02/2006 del calciatore Tellini Andrea (C.U. n. 31 del 10/02/2005) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 6/02/2005, tra la società ricorrente e l’Associazione calcio Montalto: “Scagliava il pallone verso il D.G. colpendolo alla nuca”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Traiana proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore eccependo che: · il calciatore, in un momento di particolare agitazione e nervosismo (la squadra d’appartenenza stava già perdendo per 2 a 0 ed il D.G. aveva appena decretato un calcio di rigore a sfavore), avrebbe colpito la sfera con stizza, senza che però nel gesto fosse ravvisabile alcuna volontà lesiva nei confronti dell’arbitro; · il pallone avrebbe sfortunatamente impattato con la nuca dell’arbitro colpendolo comunque solo di striscio; · il calciatore, sia nell’immediatezza dei fatti, e cioè al momento della notifica dell’espulsione, sia al termine della gara, avrebbe chiesto scusa per l’increscioso evento venendo persino rassicurato sulle conseguenze sanzionatorie dello stesso. La società quindi, sottolineando l’assenza di dolo da parte dell’atleta, concludeva per una congrua riduzione della squalifica irrogata nella convinzione dell’eccessività della commisurazione operata dal Giudice di prime cure. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G., chiamato a chiarimenti nel supplemento, aveva modo di chiarire quanto stringatamente descritto nell’originario rapporto (“…scagliava il pallone colpendomi alla nuca…”), correttamente confermando di fatto tutte le principali tesi difensive. Dichiarava pertanto che l’indicazione del soggetto responsabile del gesto antisportivo sarebbe stata effettuata a mezzo delle indicazioni fornite dal Capitano della stessa Associazione Sportiva Traiana ammettendo, implicitamente, di non aver avuta piena percezione diretta della volontarietà posta dal giocatore nel colpire il pallone in direzione del D.G.. La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata in relazione all’intenzionalità del Tellini nel colpire l’arbitro con riferimento alle nuove risultanze istruttorie acquisite. Non vi è dubbio che il calciatore abbia colpevolmente tirato una pallonata accettando il “rischio” di colpire il D.G. e che non si sia immediatamente assunto le proprie responsabilità (in caso contrario non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento del capitano); tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Tellini Andrea fino al 10/08/2005 anziché fino al 10/02/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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