COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 139/05-cg.Reclamo presentato dall’U.S. Pieve al Toppo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Gudini Mirko per 5 gare. C.U. N° 31 del 10.02.2005.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 3/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
139/05-cg.Reclamo presentato dall’U.S. Pieve al Toppo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Gudini Mirko per 5 gare. C.U. N° 31 del 10.02.2005.
Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per cinque gare effettive il giocatore Gudini Mirko poiché espulso per aver offeso e minacciato il D.G., usciva dal campo solo grazie all’intervento dei compagni. A fine gara, al rientro dell’arbitro negli spogliatoi, reiterava le offese e minacce verso lo stesso.
Quanto sopra accadeva nel corso dell’incontro Pieve al Toppo / Fratta S. Caterina del 06.02.2005.
Con rituale reclamo la società contesta il provvedimento del Giudice Sportivo, richiedendo una riduzione della sanzione comminata. Asserisce, la società, che la tensione in campo aveva tratto origine da un’aggressione subita dal proprio dirigente accompagnatore, e allega al gravame una dichiarazione scritta del giocatore Gudini.
La reclamante non fornisce direttamente alcuna versione dei fatti, limitandosi solo alla richiesta di mitigazione della sanzione e alla versione scritta del calciatore.
Preliminarmente il Collegio si duole nel rilevare che quanto esposto dal giocatore nell’allegato al reclamo non può in nessun caso essere preso in esame, trattandosi di una sorta di prova testimoniale non ammessa dalle Carte Federali in questo tipo di procedimento.
Ad ogni buon conto, la C.D. ha richiesto in fase istruttoria un supplemento di rapporto al Direttore di gara, il quale ha puntualmente confermato quanto già evidenziato negli atti di gara, evidenziando altresì che la distanza fra esso stesso ed il Gudini al momento del proferimento delle offese fosse circa di due metri.
Nessun dubbio, quindi, sulla dinamica dei fatti.
Sulla congruità della squalifica comminata, in relazione alle contestazioni mosse, non si può far altro che condividere appieno quanto deciso dal Primo Giudice, tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento su tali tipi di comportamento dei giocatori.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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