COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 123/05-gl-Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. nei confronti di: – La Puma Simone – calciatore tesserato per la U.S.Calasanzio; – Lazzoni Emilio – Presidente della U.S.Calasanzio; – U.S.Calasanzio;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 123/05-gl-Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. nei confronti di: - La Puma Simone – calciatore tesserato per la U.S.Calasanzio; - Lazzoni Emilio – Presidente della U.S.Calasanzio; - U.S.Calasanzio; per rispondere: - La Puma Simone della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.40 delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2003/2004, firmato una lista di trasferimento dalla U.S.Montespertoli alla U.S.Limite e Capraia e sempre nella stessa stagione, una richiesta di tesseramento in favore della U.S.Calasanzio con data di nascita errata (20.06.1983 anziché 30.07.1983) ottenendo così un tesseramento che veniva successivamente revocato dall’Ufficio Tesseramenti del C.R.Toscana; - Lazzoni Emilio – Presidente della U.S.Calasanzio della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. per avere permesso il tesseramento del calciatore con data di nascita errata ed avere permesso il suo utilizzo in cinque gare del campionato di III categoria dell’attuale stagione sportiva; - La Società U.S.Calasanzio della violazione della art.2 comma 4 del C.G.S. quale responsabile diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. La vicenda trae origine a seguito di un reclamo al Giudice Sportivo datato 08/11/04, promosso dalla società Limite e Capraia, a seguito della partecipazione del calciatore La Puma Simone alla gara Calasanzio vs Limite e Capraia, valevole per il campionato di III categoria, disputata in data 06/11/2004. La reclamante, in tale sede, sosteneva, come successivamente appurato, che il calciatore La Puma Simone, alla data della gara, risultava ancora tesserato per la propria società e quindi in posizione irregolare per potere scendere in campo nella file della U.S.Calasanzio. Raccolta la necessaria documentazione, la C.D., convocava avanti a sè i soggetti deferiti come in epigrafe, per l’udienza dell’11/03/05. In tale sede, gli incolpati, assistiti da legale di loro fiducia, non negavano i fatti, sostenendo tuttavia la loro buona fede in ordine alla data di nascita del calciatore, la cui indicazione non corrispondente al vero, sarebbe da attribuirsi ad un mero errore materiale. La C.D. dopo attenta valutazione dei documenti ed udite le parti, non può non rilevare la fondatezza delle violazioni ascritte agli incolpati. In atti vi sono documenti degni di interesse: 1) vi è una lista di trasferimento del calciatore La Puma Simone datata 18/09/03 dalla società Montespertoli alla società Limite e Capraia; 2) vi è una lista di trasferimento del calciatore La Puma Simone datata 19/09/03 dalla società Limite e Capraia alla società Calasanzio; 3) vi è una richiesta di tesseramento del calciatore La Puma Simone per la società Calasanzio datata 19/09/03. Da notare che i documenti indicati, sono tutti sottoscritti dal calciatore, il quale non ha disconosciuto la propria firma, così come non è stata disconosciuta la sottoscrizione apposta dal Presidente della società Calasanzio su quelli a lui riferibili. Da quanto esposto si può sostenere inequivocabilmente che i documenti citati sono veri e non contestati. Dall’esame dei predetti, si evince come nei primi due, la data di nascita del La Puma viene indicata nel 30/07/1983, mentre nel terzo, ovvero nella richiesta di tesseramento, la data di nascita viene indicata nel 20/06/1983. Tale particolare, giustificato dagli incolpati come mero errore materiale, in realtà ha costituito l’escamotage affinchè il calciatore potesse essere tesserato per la società Calasanzio: infatti, per l’Ufficio tesseramenti si sarebbe trattato di una semplice omonimia fra soggetti nati in date diverse e quindi estranei fra loro, con possibilità pertanto di ottenere il tesseramento. La denuncia della società Limite e Capraia ha invece scoperto la verità. Il Collegio rileva inoltre come i tesserati incolpati non potevano non conoscere la reale situazione: il calciatore non ha negato di essere stato tesserato per la società Montespertoli, non ha negato di avere sottoscritto un vincolo per la società Limite e Capraia in data 18/09/03, salvo poi, il giorno successivo, sottoscriverne un altro per la società Calasanzio, firmando la lista di trasferimento e la richiesta di trasferimento quest’ultima con dati anagrafici inveridici. Il Presidente, sottoscrivendo i due documenti non ha rilevato la difformità nella indicazione delle due date di nascita, ponendo così in essere un tesseramento irregolare. La C.D. pone ancora in evidenza, come sia espressamente vietato ad un calciatore trasferirsi da più di una società all'interno della stessa stagione sportiva: questa norma doveva essere conosciuta sia dal calciatore che dalla società. Circa la conoscenza della situazione relativa ai tesseramenti del calciatore La Puma (Montespertoli-Limite e Capraia-Calasanzio) non poteva non esserne a conoscenza la società Calasanzio: infatti, nel capo di incolpazione viene fatto espresso riferimento ai vari passaggi dell’atleta e sul punto la società Calasanzio nulla ha rilevato durante l’audizione avanti alla C.D. né in altro modo, segno evidente che i fatti si sono svolti così come contestati. Dal verbale di udienza infatti, non si evince alcunchè circa la non conoscenza del doppio passaggio del calciatore La Puma: da ciò si evidenzia come la società fosse edotta della situazione e l’unico modo per potere tesserare l’atleta era quello di modificarne i dati identificativi ovvero attribuirgli una data di nascita inesatta. Ecco il vantaggio dell’operazione. La C.D. rileva inoltre una strana anomalia nel comportamento della società Limite e Capraia: da un lato la stessa acquisisce un calciatore da un’altra società (Montespertoli) salvo poi, il giorno successivo, trasferirlo al Calasanzio, provocando così la situazione di doppio trasferimento di un atleta fra società, salvo poi, dopo oltre un anno, invocare giustizia, contro una rivale sportiva, rea di annoverare fra le proprie file un atleta ancora in forza alla denunciante. Il Collegio, sul punto, ma anche su tutta la vicenda, affinchè si possa fare luce integrale sui fatti e sui comportamenti, ritiene di dovere inviare gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per quanto di competenza. In tema di sanzioni, la C.D. rileva come vi siano stati casi analoghi severamente puniti con sanzioni confermate anche in sede di C.A.F. Per i motivi esposti la C.D. in accoglimento del deferimento in oggetto dispone: 1) per La Puma Simone-squalifica di mesi sei; 2) per Lazzoni Emilio- Presidente della U.S.Calasanzio-inibizione di mesi uno; 3) per la società U.S.Calasanzio-penalizzazione di punti cinque, ovvero un punto per ogni gara disputata dal tesserato La Puma Simone nelle proprie file; 4) trasmettesi gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per quanto di competenza.
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