COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 147/05-Rn.Reclamo F.C. Etruria Avverso Squalifiche Alle Calciatrici Verdini Ilenia Fino Al 1762005 E Picchi Monica Per 3 Gg. (C.U. N° 32 Del 1722005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 147/05-Rn.Reclamo F.C. Etruria Avverso Squalifiche Alle Calciatrici Verdini Ilenia Fino Al 1762005 E Picchi Monica Per 3 Gg. (C.U. N° 32 Del 1722005) Propone rituale reclamo la F.C. Tirrenia avverso le sanzioni in epigrafe comminate dal G.S. Regionale con le seguenti motivazioni per la Verdini: “Espulsa per aver offeso il D.G. alla notifica lo spingeva con un braccio reiterando le offese”, per la Picchi: “A fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante nelle proprie difese sostiene, quanto alla Verdini che la medesima non avrebbe in alcun modo spinto il D.G., e che lo avrebbe insultato solo dopo che il D.G. medesimo aveva mostrato il cartellino rosso, avendo in precedenza detto sì una parolaccia ma non all’indirizzo dell’Arbitro. A tal proposito chiede l’ammissione di prove testimoniali, peraltro non ammissibili nel giudizio sportivo, chiara in proposito la procedura. Quanto alla Picchi, la società ammette che la stessa, dato il comportamento provocatorio e canzonatorio usato dal D.G. al termine dell’incontro, avrebbe offeso il D.G., ma che non si applicherebbe la aggravante della qualifica di capitano ricoperta dalla giocatrice, in quanto essendo l’episodio avvenuto a fine gara, sarebbe già cessato per il capitano lo specifico obbligo di assistenza al D.G. e di comportamento esemplare dovuto dal capitano durante l’incontro. Tali argomentazioni difensive veniva ribadite dalla F.C. Tirrenia all’udienza del 1132005. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma gli episodi e quanto avvenuto, ribadisce di non aver avuto alcuna conseguenza fisica per il contatto con la calciatrice Verdini, ma conferma che il contatto vi è stato anche se in modo non violento. Alla luce delle dichiarazioni della reclamante e delle precisazione contenute nel supplemento di rapporto questa C.D. ritiene che l’episodio più grave a carico della calciatrice Verdini vada in qualche modo ridimensionato. Infatti, posto che il contatto fisico vi è stato, anche se la reclamante lo nega (a tal proposito si ricorda che le richieste di prove orali non sono ammissibili e che il rapporto del D.G. ha valore di prova privilegiata), è indubitabile che tale contatto (braccio contro braccio) sia alquanto anomalo e indicativo della non volontà di arrecare danno fisico (che peraltro non vi è stato) da parte della calciatrice, ma piuttosto qualificabile come un maldestro tentativo di protesta. Per tali motivazioni la sanzione inflitta appare un po’ troppo severa e va mitigata. Quanto alla sanzione inflitta alla calciatrice Picchi, posto che l’offesa proferita è ammessa dalla stessa reclamante, resta da esaminare se nel caso di specie trovi o meno ingresso la aggravante specifica contestata dal primo giudice della qualifica di capitano ricoperta dalla giocatrice. E’ noto che il ruolo di capitano comporta per il calciatore che lo ricopre un dovere comportamentale di esempio per i compagni e di assistenza per l’Arbitro, che non si esaurisce con il triplice fischio, ma perdura anche oltre il tempo effettivo della gara fino al momento in cui le squadre e la terna arbitrale abbandonino gli impianti sportivi. Non può pertanto essere accolta nel caso di specie la tesi della reclamante e pertanto la squalifica alla carico della calciatrice Picchi va confermata. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Verdini Ilenia fino al 3042005, conferma la squalifica di Picchi Monica, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it