COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 140/05-sa.Impugnazione della G. Urbino Taccola avverso la sanzione dell´ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 31 del 10 febbraio 2005).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
140/05-sa.Impugnazione della G. Urbino Taccola avverso la sanzione dell´ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 31 del 10 febbraio 2005).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. aveva così motivato: "Per avere un proprio sostenitore, prima dell´inizio del s.t. lanciato in prossimità del bordo del campo, una bomba carta che a causa della forte detonazione causava a sostenitore locale la caduta a terra, stordimento e forti dolori ad un timpano ( art. 11 comma 1 e 3 del C. G. S.) "-
Deduce la reclamante che la sanzione non è proporzionata alla reale portata dei fatti, ed erronea nell´applicazione dell´aggravante contestata. La deflagrazione che non poteva essere riconducibile in senso tecnico ad una "bomba carta" - esso ordigno esplosivo con capacità di arrecare danni a persone e cose di ben superiore entità - non era stata così violenta, bensì amplificata dal posto " un po´ stretto" ove essa era avvenuta. In concreto, era riconducibile ad un lancio di ragazzini - a fini di incitamento della propria squadra, nel periodo di carnevale - di un "raudo" - petardo seppure potente, che, comunque, aveva arrecato al tifoso locale solo un lieve stordimento. Nessuna intenzione di "far male", anche tenuta presente la circostanza che in quella zona della tribuna vi era una prevalenza di "propri" sostenitori .
L´arbitro anche in sede di supplemento di rapporto - oltre che nel referto gara - ribadisce che si sia trattato di una bomba carta, vista lanciare da un uomo, per la potenza della esplosione e per il diffondersi di molti frammenti cartacei all´atto dello scoppio, molto potente, che ha determinato l´accasciarsi immediato del soggetto infortunato, ed il prodigarsi dei soccorsi alla di lui persona.
Conclusivamente, la versione arbitrale, in ogni caso dettagliata e puntuale, non può non prevalere sulla diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali.
La Commissione ritiene, comunque, di puntualizzare che l´oggetto esploso non può, con certezza, ricondursi ad una "bomba carta", materia esplosiva, che, in senso tecnico, avrebbe dovuto essere verificata da esperti del settore, o periziata con mezzi propri dei procedimenti della Giustizia ordinaria e/o con attività di polizia scientifica ( accertamenti questi che neppure risultano essere stati avviati, come doveroso in tali casi). Può anche condividersi la tesi difensiva che ascrive alla eventuale esplosione di una bomba carta (reale), effetti di portata decisamente maggiore, con danneggiamento significativo di cose ( non riportato dagli atti) e con pregiudizi ben più seri alla persona (conseguenze queste, che, per fortuna, non si sono verificate).
Ciò depone per la "non certezza" della sussistenza della aggravante contestata (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) in ragione della unicità dell´episodio ( e non, quindi, della pluralità delle azioni indebite) e del suo "ridimensionamento" come sopra precisato, non potendosi provare il reale impiego di una bomba carta da parte del soggetto agente.
La sanzione stabilita è comunque congrua e proporzionata al caso qui in esame, e tiene conto della irragionevolezza della condotta del "sostenitore" e della intrinseca gravità e pericolosità dell´azione, comunque considerata, degli effetti lesivi non trascurabili arrecati ad un terzo, nonché della categoria di appartenenza della società, di livello superiore, ciò che comporta anche doveri comportamentali proporzionati, anche se ineludibili per tutti.- Del resto, ove si fosse trattato e ove fosse risultato comprovato il lancio e la detonazione di una effettiva bomba carta, le conseguenze sanzionatorie in questa sede disciplinare potevano essere anche più severe.
P.Q.M.
Precisato che non ricorre l´aggravante di cui all´art. 11, nn. 1 e 3, del CGS, respinge, comunque il reclamo, confermando la sanzione infilitta, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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