COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 126/05-gc. Reclamo presentato dal sig. Gabrielli Mirko avverso la decisione del Giudice Provinciale di Grosseto che lo ha squalificato fino al 18.07.2005. C.U. N° 23 del 19.01.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 126/05-gc. Reclamo presentato dal sig. Gabrielli Mirko avverso la decisione del Giudice Provinciale di Grosseto che lo ha squalificato fino al 18.07.2005. C.U. N° 23 del 19.01.2005. Il Giudice Sportivo Provinciale di Grosseto squalificava il tesserato Gabrielli Mirko, giocatore della Società Sportiva Argentario, in quanto espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva gravemente il D.G.; quindi, al termine della gara al rientro nello spogliatoio si faceva incontro al D.G. e lo spingeva violentemente, facendolo indietreggiare di un passo, procurandogli momentaneo dolore al petto e reiterando le offese. Avverso tale decisione propone oggi reclamo in proprio il giocatore Gabrielli, richiedendo un’equa riduzione della squalifica, convertendola, in ipotesi da squalifica a tempo a giornate di gara. Asserisce, il reclamante, di aver offeso una sola volta il D.G., e conferma di avergli dato – a fine gara e da dietro – una leggera spinta. L’arbitro non avrebbe visto l’autore della spinta, che veniva identificato nel Gabrielli in seguito a precisa indicazione di un dirigente della società. Il giocatore evidenzia di aver chiesto sinceramente scusa all’arbitro, e conclude con la richiesta di audizione personale. In fase istruttoria la Commissione richiedeva al Direttore di Gara un supplemento di rapporto. L’arbitro confermava quanto già ben evidenziato nel primo referto, in particolare la reiterazione delle offese e la circostanza che il giocatore gli fosse andato incontro spingendolo violentemente, causandogli dolore al petto durato alcuni minuti. All’odierna udienza il sig. Gabrielli sostanzialmente conferma quanto già indicato nel reclamo, ribadendo la spinta alle spalle e l’identificazione effettuata tramite l’ausilio dei dirigenti. Il reclamo non merita accoglimento. La dinamica dei fatti appare sufficientemente chiara a questa Commissione, e l’apparente differenza di versioni fornite dal giocatore e dall’arbitro – al di là della natura di fonte privilegiata del rapporto arbitrale – non è determinante per la decisione. Infatti ciò che conta, ad avviso di questa C.D., è la circostanza che la spinta vi sia effettivamente stata e che sia stata sufficiente a causare dolore all’arbitro. Questo fatto, da solo, basta a far ritenere congrua la sanzione comminata dal Primo Giudice. Se a ciò si aggiunge il generale comportamento del calciatore e le offese proferite, è evidente come non vi sia alcun margine per una riduzione della squalifica. Per quanto concerne un’eventuale commutazione da squalifica a tempo ad una squalifica a giornate, questa non può essere accolta, per prassi ed orientamento consolidato della Giustizia Sportiva in base a quanto previsto dalle Carte Federali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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