COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 110/2005 – cc. Reclamo proposto dalla U.S.Rosia avverso la sanzione della ammenda di € 700,00 comminata dal G.S. Regionale per lancio di petardi avvenuto durante la gara Rosia – Quarata disputata il g. 2/01/2005. ( C.U. n° 26 del g. 07/01/2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 110/2005 - cc. Reclamo proposto dalla U.S.Rosia avverso la sanzione della ammenda di € 700,00 comminata dal G.S. Regionale per lancio di petardi avvenuto durante la gara Rosia – Quarata disputata il g. 2/01/2005. ( C.U. n° 26 del g. 07/01/2005 ) Con tempestivo reclamo la U.S .Rosia contesta il provvedimento preso dal G.S. ed in dicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva. La reclamante, premettendo che durante la gara non si è verificato episodio alcuno atto a turbare l’incontro, ammette il fatto attribuendovi una importanza relativa nella considerazione che: - esso non ha influito in alcun modo sulla direzione della gara tant’è vero che il D.G. non ha ritenuto di interrompere il giuoco; - il comportamento in campo dell’A.A. dopo l’episodio è stato normale, - lo stesso A.A. non ha richiesto alcun tipo di assistenza sanitaria, segno evidente che i danni ed i dolori lamentati sono stati di lieve entità Nella conclusiva richiesta di annullamento della sanzione, o nel suo ridimensionamento, la Società si dichiara dispiaciuta per l’accaduto richiamando la costante correttezza della società e della tifoseria durante la disputa delle gare. La pur apprezzabile difesa della reclamante non può indurre la Commissione all’accoglimento del gravame. Infatti, a fronte della dichiarazione resa sul rapporto di gara dall’A.A. il quale lamenta un forte dolore all’orecchio destro, la U.S. Rosia basa la propria difesa sulla mancanza di danni subiti da detto A.A.. Rileva la Commissione che la presunta lieve entità del danno subito non costituisce in alcun modo esimente nella considerazione che il lancio di petardi (sette o otto come indicato sul rapporto di gara e non uno ) costituisce episodio di assoluta gravità per i pericoli che esso comporta. D’altra parte la costante univocità di decisione di questa Commissione nella specifica materia (cfr..n° 37/2005) costituisce ulteriore motivo per il non accoglimento del reclamo. P .Q. M. Delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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