COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 144bis/05-Rn. Reclamo A.S. Rontese Avverso Squalifica Calciatore Bolli Carlo Per 5 Gg. (C.U. N° 35 Del 332005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 144bis/05-Rn. Reclamo A.S. Rontese Avverso Squalifica Calciatore Bolli Carlo Per 5 Gg. (C.U. N° 35 Del 332005) Propone rituale reclamo la A.S. Rontese avverso la sanzione in oggetto, presa dal G.S. Regionale, a seguito di rinvio da parte di questa C.D. che aveva in precedenza riqualificato il calciatore Perisotti Mirko il quale era stato dal D.G. dell’incontro espulso per un pugno inflitto ad un avversario. Tale rinvio si era reso necessario a seguito della individuazione a mezzo di cassetta audiovisiva della partita del Bolli come il reale autore dell’atto violento. A seguito di altro reclamo la società chiede comunque una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in quanto il Bolli avrebbe sì sferrato il pugno, ma in reazione ad uno sputo subito. Tali argomentazioni venivano ribadite all’udienza 18 marzo 2005. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Nessuna traccia si rinviene nel rapporto, né nel supplemento in ordine al presunto sputo subito dal Bolli, ed in ogni caso anche se provocato il calciatore non avrebbe dovuto reagire in modo violento provocando l’abbandono del campo dal parte dell’avversario. Considerato che l’art. 14 lett. f) C.G.S. impone una squalifica non inferiore a quattro giornate di gara per il tesserato reo di fatti di particolare violenza o gravità, e ritenuto che lo sferrare un pugno a gioco fermo ad un avversario, anche per le conseguenze da questi riportate (impossibilità di prosecuzione della gara), rientri tranquillamente nella previsione normativa, questa C.D. ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. a Bolli, sia congrua e non meritevole di revisione. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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