COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 138/05-rg. Reclamo della A.S.Sporting Sesto avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Agostino Mario fino al 30/10/2005. C.U. n.30 del 3/2/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 138/05-rg. Reclamo della A.S.Sporting Sesto avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Agostino Mario fino al 30/10/2005. C.U. n.30 del 3/2/05. Durante la gara A.S. Sporting Sesto-Eurostyle il calciatore in oggetto veniva espulso per aver colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto,procurandogli la rottura del setto nasale ed il consequenziale trasporto al presidio ospedaliero locale. Per tale comportamento veniva squalificato dal G.S. per otto mesi. Reclama la società,lamentando l’eccessiva severità del provvedimento del G.S. in relazione all’effettivo comportamento del proprio tesserato. Quest’ultimo,secondo la reclamante,pur avendo posto in essere un comportamento censurabile , non aveva intenzione di recare un danno così grave al proprio avversario, in quanto il suo è stato un fallo di reazione ad una marcatura asfissiante. Il calciatore in questione, secondo la società, voleva solo liberarsi dalla marcatura mai immaginando che la sua reazione avrebbe portato a delle conseguenze così gravi. Con il reclamo la società chiede anche di essere ascoltata. In data 18/03/05 questa C.D. si è riunita per esaminare il reclamo in oggetto. A tal fine si sottolinea come la società reclamante, nonostante sia stata regolarmente convocata, ( telegramma trasmesso in data 14/03/05-ore 11,29) non si sia presentata. Nel merito del reclamo questa C.D. prende atto che l’arbitro nel suo supplemento di rapporto ribadisce che il calciatore in questione ha volontariamente colpito con una gomitata al volto l’avversario. Poi che le conseguenze dell’atto siano andate oltre le intenzioni del calciatore non assume grande rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione.Certamente è stato posto in essere un comportamento estremamente violento che ha portato a conseguenze gravi per il calciatore colpito. Conseguenze che non potevano essere escluse e di cui si è accettato il richio nel momento in cui si è deciso di colpire il volto con una gomitata Per tali motivi la sanzione del G.S.appare congrua rispetto ai fatti ascritti al calciatore in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa..
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