COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 154/05-sa. Impugnazione della U.S. VIRTUS FIRENZE avverso la squalifica inflitta al calciatore VECCI MARCO dal G.S. Provinciale di Firenze fino al 31 magio 2005 ( Com. Uff. n. 29 del 16 febbraio 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 154/05-sa. Impugnazione della U.S. VIRTUS FIRENZE avverso la squalifica inflitta al calciatore VECCI MARCO dal G.S. Provinciale di Firenze fino al 31 magio 2005 ( Com. Uff. n. 29 del 16 febbraio 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, che il G.S. aveva così motivato: "Durante un´azione di gioco urtava intenzionalmente il D.G. facendolo cadere in terra."- Deduceva la reclamante che la sanzione appare erroneamente irrogata e che, comunque, il VECCI non aveva agito verso l´arbitro con volontà realmente aggressiva. Si sarebbe trattato di un´azione volta alla conquista del pallone - impennatosi verso l´alto - e del quale ne seguiva la traiettoria da ciò determinando - egli non avvedendosi della figura dell´arbitro - l´impatto involontario con quest´ultimo. L´arbitro che già chiaramente aveva descritto nel rapporto di gara l´accaduto, illustra nel supplemento scritto, quivi inoltrato in esito al reclamo che interessa, che: "...Al 32° del primo tempo il n. 7 della Virus Firenze, VECCI Mario, dopo essere caduto in terra in seguito ad uno scontro con un avversario, probabilmente riteneva che gli venisse assegnata una punizione. Non avendo io ritenuto il fatto suscettibile di essere sanzionato, facevo proseguire l´azione, mentre io correvo seguendo l´azione mi lasciavo alle spalle il VECCI, che alzatosi, inseguiva la traiettoria della mia corsa e mi urtava intenzionalmente con una spallata facendomi cadere a terra...".- Conclusivamente, la versione arbitrale - dettagliata, univoca e puntuale - non può non prevalere su quella diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. E´ dunque asseverata, contrariamente all´assunto difensivo, la piena volontarietà del gesto aggressivo del VECCI, anzi preordinato con l´avvicinamento mirato alla sua persona, al fine di urtare l´arbitro con una condotta, equiparabile ad una spinta neppure troppo lieve, che ha determinato la caduta in terra del DG, sia pure senza arrecargli specifici pregiudizi. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari - come detto assimilabili ad una spinta (che mediamente viene sanzionata con quattro mesi di squalifica) e tiene conto del connotato di aggressività non banale, e della arrecata caduta. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come inflitta al VECCI dal primo giudice, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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