COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 151/2004 – cc. Deferimento da parte della Procura Federale del tesserato Ciagli Marino per violazione del disposto del primo comma dell’art. 1 del C.di G.S., nonché della A.S. Olimpia per la conseguente responsabilità oggettiva (ascrivibile ex art. 2. commi 2 e 3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 151/2004 - cc. Deferimento da parte della Procura Federale del tesserato Ciagli Marino per violazione del disposto del primo comma dell’art. 1 del C.di G.S., nonché della A.S. Olimpia per la conseguente responsabilità oggettiva (ascrivibile ex art. 2. commi 2 e 3). Con provvedimento n. 1359/225 in data 21 febbraio 2005 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato e l’ente indicati in epigrafe per violazione degli artt. 1 e 2 del CGS. Presenti le parti incolpate, ritualmente convocate per l’odierna seduta, ha inizio il dibattimento. Sono presenti, per la Procura Federale, il Sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini; l’incolpato Ciagli Marino assistito e difeso dall’Avvocato Federico Albini il quale rappresenta e difende, altresì, l ‘A.S.Olimpia come da delega che viene, in questa sede, depositata. Il Presidente, rilevata la conoscenza che dei fatti hanno sia le parti che la Commissione, dopo breve illustrazione dei capi di incolpazione contenuti nel deferimento, dà la parola al rappresentante della Procura Federale. L’Avvocato Taddeucci Sassolini premette che il deferimento trae origine dalle notizie apparse sulla stampa in ordine ad un procedimento penale aperto nei confronti del Sig. Ciagli Marino e dal conseguente impulso dato alla vicenda dal Vice Procuratore Federale, Avvocato Federico Bagattini, il quale – ritualmente acquisiti gli atti presso la Procura della Repubblica – li ha trasmessi alla Procura Federale che si è attivata (in data 23/12/2004) provvedendo a deferire a questa Commissione il tesserato e la Società. Passando all’esame dei fatti il rappresentante della Procura rileva che la Commissione ha l’obbligo di decidere il caso, utilizzando gli atti messi a disposizione dalla A.G., per via di quanto disposto dall’art. 30 del CGS, comma 9, combinato con il disposto del successivo art. 31 lettera D d/1, la cui “ icasticità “ non determina necessità di ulteriore spiegazione. E’, peraltro, vero che non tutti gli atti del procedimento penale siano da utilizzare agli effetti del presente giudizio ma è sufficiente l’esame del verbale di arresto eseguito dai Carabinieri per determinare con certezza l’avvenuto passaggio di denaro avente come causale lo svincolo del giovane calciatore Naldini Francesco. Ritiene che in ordine a detto verbale possa essere esclusa anche la parte relativa all’ascolto della conversazione essendo sufficiente l’avere i militari visualizzato il passaggio della busta contenente il denaro appoggiata su un tavolo nella sede della Società, depositata in cambio della lista di svincolo. Viene così dimostrata la esistenza del nesso di causalità (sinallagma) tra la dazione del denaro e la consegna della lista di svincolo . Rileva ancora la Procura che la concessione dello svincolo, come previsto dall’art. 107 delle NOIF, costituisce un diritto potestativo per la Società che non può e non deve monetizzare il relativo esercizio, verificandosi in tal caso un indebito profitto di per sé sanzionabile sotto il profilo sportivo disciplinare. Il fatto, così acclarato, riveste carattere di particolare gravità per cui l’Avvocato Taddeucci Sassolini chiede riaffermarsi la piena responsabilità dell’incolpato e conclude chiedendo infliggersi al tesserato Ciagli Marino la inibizione da ogni attività per anni due e, di conseguenza, infliggersi alla A.S. Olimpia la sanzione della ammenda per € 2.500,00. Interviene quindi l’Avvocato Federico Albini, in rappresentanza sia del Ciagli che della Società, ricordando come l’atto di indagine sia scaturito da una denuncia fatta dal padre del calciatore Naldini dopo alcuni contatti avvenuti con l’odierno incolpato, durante i quali sembrava palesarsi una sua disponibilità alla definizione della questione nel modo prospettato, e afferma che, comunque, gli aspetti della vicenda sono diversi da come esposto dalla Procura Federale. La Società, infatti, aveva tutto l’interesse a trattenere il calciatore per le sue caratteristiche tecniche, ma la ritrosia di questi ad attendere la fine della stagione, sarebbe stata causa di danno economico, non potendo, in tale ipotesi, conseguire il premio di preparazione, considerato da tutte le Società parzialmente remunerativo per i costi sostenuti nella preparazione dei giovani. A fronte del diniego al completamento della stagione e nella imminenza della scadenza del termine il Ciagli ha ritenuto chiedere un “equo indennizzo” al calciatore per quanto dalla Società speso per abbigliamento, assicurazione, visite mediche, il che non può costituire in alcun modo estorsione o ricatto. Peraltro la Società ha ritenuto non irrigidirsi nella propria posizione tenuto conto del danno psicologico, che avrebbe potuto determinare nel ragazzo la opposizione allo svincolo anticipato. Rileva quale dato importante la circostanza che la lista di svincolo si trovava completata al momento dell’arrivo dei Carabinieri, già mostrata al Naldini, e che essa è stata, subito dopo, inoltrata al Comitato Regionale. Da ciò consegue che non si sia trattato di un “ do ut des “ ma di un semplice accordo tra le parti, peraltro di prassi in casi del genere. In conseguenza di ciò chiede il proscioglimento di entrambi gli incolpati o, in subordine, la riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura. Chiede di intervenire anche il Ciagli il quale, richiamato il proprio passato di dirigente, riafferma che la somma richiesta aveva solo il carattere di un vero e proprio rimborso per le spese sostenute e che non avrebbero potuto trovare ristoro nel premio di preparazione non più acquisibile. Esaurita la fase dibattimentale la C.D. trattiene gli atti per la decisione. Preliminarmente la Commissione ritiene non poter condividere l’assunto della Procura Federale circa la obbligatorietà di assumere la decisione sulla base della istruttoria compiuta dal P.M., dato che le norme citate regolano l’illecito sportivo e non già il deferimento come dimostra la collocazione delle norme in due titoli diversi, il V per i deferimenti in generale e il VI per l’illecito specificatamente considerato. Esiste una sola commistione tra i due procedimenti ed è quella che, recata dal comma 9 dell’art.30, si riferisce alla esclusione della partecipazione del pubblico allo svolgimento dei procedimenti in materia di illecito qualora si tratti di atti istruttori coperti da segreto penale, nel qual caso la esclusione deve risultare da atto motivato emesso dall’organo procedente. Nel caso di specie non si rende necessario il ricorso ad alcun provvedimento in materia avendo l’incolpato, su precisa domanda della Commissione, dato il proprio assenso all’utilizzo degli atti istruttori penali acquisiti al procedimento. Con ciò la Commissione non intende porre in dubbio la esistenza del fatto, quale risulta anche dalla dichiarazione dell’incolpato resa in questa sede, ma intende completare l’esame della vicenda sotto gli aspetti che possono riguardare tutte le norme del CGS non interessanti la attività della Procura della Repubblica. La questione dello svincolo dei calciatori “ non professionisti “, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” è regolamentato dalle NOIF agli articoli da 106 a 111: Il primo di essi (l’art. 106) enuncia i casi in cui lo svincolo è possibile, casi che negli articoli successivi vengono regolati singolarmente. Il caso in esame, non essendo applicabile alcuna delle altre ipotesi previste dalla norma richiamata, è specificatamente previsto dalla lettera a) dell’articolo 106 riferito a “ rinuncia della società “. Detta rinuncia, per espresso disposto normativo deve essere effettuata entro un termine fissato annualmente (per il 2004 il termine ultimo era previsto per il 17 dicembre) con la conseguenza che in tal caso la Società che opera lo svincolo perde il diritto al premio di preparazione. Orbene in base alla normativa federale la richiesta di svincolo, così come la richiesta di tesseramento, non può essere sottoscritta dal D.S della Società ma unicamente dal legale rappresentante di essa o da un consigliere all’uopo specificamente designato. Ciò significa che ove i fatti si siano svolti nel modo ipotizzato dalla Procura non è da escludersi – sotto il profilo esclusivamente sportivo – che nella vicenda possano essere coinvolti soggetti non dedotti nel giudizio penale in corso. Agli effetti del giudizio disciplinare sportivo, ad esempio, non è dato conoscere chi si avvantaggiasse della dazione di denaro. Non appare peraltro chiara la consegna della lista di svincolo che, stando agli atti del procedimento penale, sarebbe stata parzialmente mostrata al Naldini solo dopo che il Ciagli aveva visionato il contenuto della busta con il denaro, reperendo copia del documento in altro locale, mentre dal dibattimento sembra che essa fosse già predisposta in ogni sua parte. E’ parere di questa Commissione quindi che, ai fini del deferimento in essere, non possano essere assunti unicamente gli atti istruttori del procedimento penale (da considerarsi solo prova testimoniale agli effetti del diritto sportivo) dovendosi in questa sede decidere in base alle risultanze derivanti dalla effettiva violazione di una delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Con ciò non si intende togliere valenza alcuna al procedimento giudiziario in essere – per il quale peraltro non esiste alcun deliberato avente effetto di cosa giudicata – quanto riportare nell’alveo delle norme sportive l’accadimento dei fatti, affermandosi in tal modo la piena autonomia dei due procedimenti. E’ appena il caso a tal fine di richiamare il disposto dell’art. 27 dello Statuto Federale concernente la cosiddetta “clausola compromissoria” sulla quale ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte Federale a seguito di un quesito posto da questa stessa Commissione per altra fattispecie. E’ quindi parere della Commissione che, ai fini che ci occupa, sia necessaria una istruttoria da parte del competente Ufficio di Indagine il quale accerti, con esclusivo riferimento alle norme del CGS, le modalità di svolgimento dei fatti ed eventuali ulteriori coinvolgimenti nella vicenda. PQM La Commissione sospende il giudizio e rinvia gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it