COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 131/05-Rn. Reclamo Pol. F. Ferrucci Avverso Decisione G.S. Prov. Siena Su Esito Gara F. Ferrucci-S.Miniato Del 2315 Campionato Terza Categoria (C.U. N° 29 Del 222005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 131/05-Rn. Reclamo Pol. F. Ferrucci Avverso Decisione G.S. Prov. Siena Su Esito Gara F. Ferrucci-S.Miniato Del 2315 Campionato Terza Categoria (C.U. N° 29 Del 222005) Propone rituale reclamo la Pol. F. Ferrucci avverso la decisione del G.S. Provinciale di Siena riguardo all’esito gara in oggetto sospesa dal D.G. a causa della mancanza di sostanze colorate per la segnatura delle delimitazione del campo di gioco e delle linee dell’area etc., segnatura resasi necessaria a causa di una fitta nevicata, con assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0 alla società ospitata San Miniato. La reclamante, con lungo ed articolato reclamo contesta la decisione del primo giudice e muovendo da una dettagliata ricostruzione dei fatti, afferma da un lato che i dirigenti della Pol. Ferrucci presenti si erano oltremodo prodigati per ripulire in qualche modo le righe del campo, dall’altro che la richiesta del D.G. non era stata effettuata in modo cogente e con le dovute formalità, tanto da essere percepita più come un invito per un migliore svolgimento della gara che come un obbligo dall’inadempimento del quale sarebbe derivata la sospensione della gara. La reclamante aggiunge inoltre che ad essa non sarebbe stato dato un tempo utile per provvedere e che la partita non sarebbe stata sospesa per permettere la segnatura, ed anzi rileva che il D.G. avrebbe interrotto la partita, consultati i capitani delle squadre, per impraticabilità di campo. Tali argomentazioni, qui riportate sinteticamente, venivano ribadite durante l’audizione personale del Presidente della reclamante assistito dalla Avv. Maria Rita Maccioni del Foro di Siena all’udienza 2535, veniva altresì acquisito il supplemento di rapporto. La C.D. esaminati gli atti ed in particolare il supplemento di rapporto, ascoltata la difesa della reclamante decide di respingere il reclamo. Il D.G. conferma la perentorietà con la quale aveva invitato la società reclamante a ripristinare la regolarità del campo da gioco reperendo e quindi ridisegnando le righe con materiale idoneo, già al 35° del primo tempo rivolgendosi al dirigente accompagnatore, e rinnovando l’invito alla fine del primo tempo, avvertendo che non avrebbe fatto ricominciare la partita per il secondo tempo, qualora non si fosse provveduto in tal senso. L’Arbitro precisa che al rientro in campo il dirigente gli aveva detto di non aver reperito niente di idoneo e che comunque sarebbe stato inutile per una precedente esperienza, il tutto mentre alcuni giocatori si prodigavano a spazzare le righe con scarsi risultati. Il D.G. conclude che la Pol. Ferrucci aveva avuto 35 minuti di tempo per provvedere nel senso indicato e, visto che la società ospitante non aveva adempiuto alle formali richieste, comunicava la decisione ai capitani, e, chiarito anche il motivo della sospensione della gara, effettuava il triplice fischio. Infine l’Arbitro precisa che tanto era evidente e chiaro il motivo della sospensione, che immediatamente dopo un dirigente del San Miniato si recava nello spogliatoio arbitrale presentando il preavviso di reclamo. Lo svolgimento dei fatti è chiaro e, del resto, come precisa la CAF per giurisprudenza pressoché costante “è principio di diritto che in presenza di situazione comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco, l’arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a termine l’incontro”. Tale discrezionalità non è censurabile dagli organi di giustizia sportiva, e, nel caso di specie il D.G. ha ritenuto che il tempo di 35 minuti che risulta dagli atti ufficiali essere stato assegnato, fosse più che sufficiente per provvedere a reperire (ove non fosse già disponibile) la materia colorata ed effettuare la segnatura. Quanto asserito dalla reclamante inoltre non trova conferma alcuna negli atti ufficiali, i quali sulla scorta del dettato delle carte federali, hanno natura di prova privilegiata e ciò costituisce principio basilare della Giustizia Sportiva, in base a tali atti questa C.D. non può che respingere il ricorso. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, conferma la decisione del G.S. Provinciale di Siena ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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