COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 133/05-gl.Gara Asinalonga-Atletico Piazze del 23/01/2005 sospesa al 36’ del primo tempo per neve sul punteggio di 0-4. Reclamo della società Asinalonga avverso la decisione del G.S, Provinciale di Siena contenuta nel C.U. n.29 del 2/2/05 che si riporta integralmente: Gara del 23/ 1/2005 ASINALONGA – ATLETICO PIAZZE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 133/05-gl.Gara Asinalonga-Atletico Piazze del 23/01/2005 sospesa al 36’ del primo tempo per neve sul punteggio di 0-4. Reclamo della società Asinalonga avverso la decisione del G.S, Provinciale di Siena contenuta nel C.U. n.29 del 2/2/05 che si riporta integralmente: Gara del 23/ 1/2005 ASINALONGA - ATLETICO PIAZZE Il G.S. sciogliendo la riserva di cui C.U. 26 del 26.01.2005, vistoil rapporto arbitrale ed il successivo supplemento nei quali si evidenzia che il terreno di gioco era praticabile, che a seguito dellanevicata le righe delimitanti il terreno stesso non erano visibiliche il D.G. ha interrotto la partita per dare la possibilità alla Soc.Asinalonga di provvedere alle segnatura con mezzi colorati, considerato che alla Soc. stessa è stato concesso il tempo utile alla regolarizzazione, ma che questa ha informato il D.G. di non poter provvedereessendo sprovvista di tali materiali, che l'arbitro ha quindi considerata sospesa la gara al 36° del primo tempo, decide in base alla regola 1 del "Regolamento del gioco del calcio", di assegnare la vittoria alla Soc. A.Piazze con il punteggio ottenuto sul campo di 4 - 0 e di non addebitare la relativa tassa di reclamo. La reclamante di fatto non smentisce gli accadimenti, tuttavia pone l’accento sul mancato tempo materiale concesso dall’arbitro affinchè la segnatura del campo potesse essere rifatta con materiale colorato, idoneo in caso di neve. La reclamante conclude per l’annullamento della decisione del G.S. e per la ripetizione della gara. In via istruttoria chiede di essere udita dalla C.D. In data 25/03/05 si è tenuta l’udienza ove la reclamante ha, di fatto, ribadito il proprio convincimento, sostenendo comunque che la nevicata si è protratta fino alla 19,30. Il D.G. nel supplemento di rapporto sostiene di avere fatto richiesta alla società ospitante, odierna reclamante, di materiale idoneo alla segnatura del campo in caso di neve e di avere avuto risposta negativa in quanto presso il campo non vi era nulla d’idoneo e che comunque, anche se avessero provveduto la sistemazione nel senso richiesto dall’arbitro non sarebbe avvenuta in tempo utile per riprendere la gara, in quanto l’impianto è sprovvisto di illuminazione. La C.D. respinge il reclamo. Le società ospitanti si devono attrezzare al fine di porre il terreno di gioco e generalmente tutto l’impianto sportivo, nelle condizioni idonee per la disputa di una gara. Il D.G. correttamente, ha richiesto alla società Asinalonga di provvedere alla segnatura del campo di gioco con materiale idoneo vista la nevicata in corso, tuttavia quest’ultima non ha adempiuto alla richiesta ed anzi, per sua stessa ammissione, è emerso che in ogni caso anche un intervento nel senso richiesto, avrebbe comportato un lasso di tempo tale da rendere impossibile la continuazione della gara per il sopraggiungere dell’oscurità. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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