COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 178/05-cr. Reclamo della F.C Mercatale avverso dec. Del G.S Regionale . Perdita della gara disputata contro la U.S Olimpia Palazzolo , un punto di penalizzazione ed un ammenda pari a 150.00 €. (C.U 37 del 17.03.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 178/05-cr. Reclamo della F.C Mercatale avverso dec. Del G.S Regionale . Perdita della gara disputata contro la U.S Olimpia Palazzolo , un punto di penalizzazione ed un ammenda pari a 150.00 €. (C.U 37 del 17.03.2005 ) Il G.S motivava cosi' la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell'incontro disputatosi in data 13.03.2005 , tra la societa' ricorrente e la U.S Olimpia Palazzolo : " Il G.S , esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che :_la gara e' stata sospesa al 40" del primo tempo avendo ambedue le societa' rinunciato al proseguimento della stessa - visto l'art. 53 n.ri 1 - 2 e 7 delle NOIF - infligge alla u.s Olimpia Plazzolo e alla F.C Mercatale la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0/3 , la penalizzazione di un punto in classifica nonche' l'ammenda pari a 150.00 € quale prima rinuncia. " Lamenta la societa' che , al 40" del primo tempo , il proprio calciatore Salvatici Leonardo , veniva colpito violentemente da un avversario tanto da accasciarsi al suolo privo di sensi . Il fatto , non rilevato dal D.G , intento nella sistemazione della barriera , aveva avuto effetti sicuramente devastanti sia sui compagni di squadra , sia negli avversari nonche' fra gli spettatori presenti . Il tempo necessario ai soccorsi , il ritardo con cui e' arrivata l'ambulanza , hanno fatto si che quando il d.g ha richiamato le squadre per riprendere la gara , nessuno si sia sentito in grado di giocare nuovamente. Pertanto la societa' conclude in tesi per la ripetizione dell'incontro ed in ipotesi per la revoca della sanzione pecuniaria nonche' del punto di penalizzazione in classifica. All'udienza dell' 08. 04. 2005 , il sig. Damiani Ottorino compariva in rappresentanza della societa' Mercatale confermando quanto fatto oggetto di reclamo , ribadendo la particolare gravita' dell'infortunio occorso al calciatore Salvatici e l'eccessiva penalizzazione che si trova a subire la societa' per un fatto che deve ritenersi umanamente ineccepibile. Occorre preliminarmente sottolineare che tutta la commissione comprende pienamente il momento di sofferenza di tutti gli atleti , degli spettatori e soprattutto del calciatore Salvatici a cui vanno i piu' sinceri auguri di pronta guarigione Per quanto concerne i fatti portati all'attenzione della C.D dalla reclamante , coincidenti con il contenuto del rapporto di gara che, ad eccezione di qualche dettaglio assolutamente ininfluente ai fini della decisione , conferma la ricostruzione dedotta, bisogna rilevare che un incidente puo' certamente colpire la sensibilita' dei giocatori in campo ( sensibilita' il cui sviluppo e' indubbiamente una delle finalita' principali di questo splendido gioco) e che alcuni valori come la solidarieta', lo spirito di squadra , l'umanita' possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono in alcun modo non essere condivise da questa C.D , ma e' altrettanto vero che , come correttamente riportato del giudice di prime cure , le formazioni che scendono in campo si impegnano , per regolamento Federale , a terminare le gare a cui prendono parte ed in tale senso deve essere interpretato l'art. 53 NOIF.. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali , infortuni , anche importanti che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo, sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l'incontro. Anzi bisogna rilevare come l'infortunio , in un gioco che prevede gesti atletici di notevole portata , sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe possibile invocare neppure l'eventuale applicazione dell'art. 12 comma 4 c.g.s. La sanzione pertanto , contenuta nei minimi edittali , risulta corretta ed adeguata. P.Q.M La Commissione respinge il reclamo ordinando l'incameramento della tassa versata. Inoltre la C.D., rilevato che l’episodio di violenza non è stato accertato dal D.G. e che esso si è dimostrato di particolare gravità, demanda alla segreteria la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini, qualora a ciò non sia gia' stato provveduto , per l'accertamento di responsabilita' personali a carico di tesserati
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