COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 164/05-rg. Reclamo della Polisportiva Membrino avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lazzaretti Marco fino al 21/02/06. C.U. n.32 del 09/03/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 164/05-rg. Reclamo della Polisportiva Membrino avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Lazzaretti Marco fino al 21/02/06. C.U. n.32 del 09/03/05. Sciogliendo la riserva contenuta nel c.u. n.31 del 2/3/05,relativa alla sospensione cautelare nei confronti del calciatore Lazzaretti Marco, il G.S. squalificava il medesimo fino a tutto il 21/02/06 per aver colpito il D.G. con un leggero schiaffo all’orecchio sinistro,procurandogli un temporaneo ma forte dolore. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la Polisportiva Membrino la quale, pur censurando il comportamento del proprio tesserato, ritiene la squalifica comminata eccessiva rispetto al comportamento del calciatore e alle conseguenze del gesto in questione. Ritiene la reclamante,infatti,che il proprio tesserato non intendeva colpire l’arbitro volontariamente. Il contatto sarebbe avvenuto per l’eccessiva irruenza del giocatore che dalla propria porta si portava,correndo, verso la zona del campo in cui si trovava il D.G.,circondato da altri calciatori.Sullo slancio della corsa e a causa di una spinta ricevuta da un proprio compagno il Lazzaretti finiva per toccare l’arbitro all’orecchio sinistro. La reclamante sottolinea anche le modeste conseguenze del gesto,dovute più che altro alla rigida temperatura e non alla violenza del colpo. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma i fatti così come descritti nel rapporto gara.Ribadisce che il dolore accusato per il colpo ricevuto è in parte da imputare alla temperatura rigida;sottolinea che l’atteggiamento del calciatore in questione non è stato minaccioso ma piuttosto di stizza e di reazione,senza alcuna volontà di arrecare un danno fisico. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti, in maniera particolare il supplemento di rapporto gara,ritiene di non poter qualificare il comportamento del calciatore in questione come minaccioso e violento nei confronti del D.G. In realtà si è trattato, così come sottolineato dallo stesso d.g., di un gesto di stizza, che sebbene rimanga comunque deplorevole, non è stato avvertito dall’arbitro come minaccioso.Inoltre le conseguenze fisiche sono apparse comunque modeste.Appare pertanto opportuno rimodellare la sanzione in relazione alle affermazioni contenute nel supplemento di rapporto gara . Questa C.D. ritiene equo sanzionare il comportamento ascritto al calciatore in questione con una squalifica fino al 21/09/05. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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