COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 161/05-gc.Reclamo presentato dall’A.S. Toscana Sport avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mordini Matteo fino al 03.08.2005. C.U. N° 35 del 03.03.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 161/05-gc.Reclamo presentato dall’A.S. Toscana Sport avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mordini Matteo fino al 03.08.2005. C.U. N° 35 del 03.03.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Mordini Matteo fino al 03.08.2005 poiché dopo l’ammonizione, con aria di sfida, si poneva con il volto a distanza ravvicinata da quello del D.G. e, toccandolo con il naso e ponendogli le mani sul petto, lo spingeva. Di poi, spingeva contro l’arbitro anche un compagno che si era frapposto. Dirigendosi verso la panchina offendeva l’arbitro n° 2 e quindi, portato via con difficoltà, sferrava calci alle porte degli spogliatoi e ad un bidone ivi presente. I fatti accadevano nel corso della gara Cecchi DLF Firenze – Toscana Sport del 25.02.2005. Con il reclamo la società Toscana Sport chiede una sensibile riduzione della sanzione ed addirittura un suo annullamento, contestando e negando quanto addebitato al giocatore, ad eccezione del calcio al bidone. Sostiene, la reclamante, che quanto descritto dal D.G. non può essere accaduto alla luce della dinamica descritta dallo stesso direttore di gara. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’odierna udienza la società in buona sostanza conferma con forza quanto già asserito nel reclamo. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione, conferma la dinamica dei fatti così come indicata nel primo referto. Il reclamo non merita accoglimento. Quanto affermato dalla reclamante non è suffragato da nessun elemento riscontrabile, essendosi limitata solo a negare categoricamente la descrizione fornita dall’arbitro. In merito al “proprio modo di esprimersi e valutare” indicato dalla società sportiva laddove riferisce sulle intenzioni del giocatore, è evidente che ciò che descrive il D.G. è quanto egli stesso percepisce, e non appare assolutamente credibile che il D.G. possa aver frainteso tutti i fatti addebitati al Mordini. Alla luce degli atti, infatti, appare una costante aggressività del Mordini nei confronti del direttore di gara, sfociata poi nel contatto viso-viso e mani-petto. La descrizione fornita dal D.G. non lascia dubbio alcuno su come siano andate effettivamente le cose. Sull’entità della sanzione, questa appare senz’altro congrua, se rapportata a tutti i fatti contestati che, come accennato, denotano un comportamento aggressivo e di sfida che ha portato al contatto fisico (ancorché senza conseguenze) e che ha causato l’intervento di altro tesserato per fermare il calciatore dal suo comportamento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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