COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 170/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’A.S. Marina di Pietrasanta avverso all’ammenda di € 1.000,00 ed alle squalifiche dei giocatori Tonazzini Matteo fino al 30/04/2005 e Menchetti Riccardo fino al 15/04/2005 (C.U. n. 39 del 24/03/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 170/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’A.S. Marina di Pietrasanta avverso all’ammenda di € 1.000,00 ed alle squalifiche dei giocatori Tonazzini Matteo fino al 30/04/2005 e Menchetti Riccardo fino al 15/04/2005 (C.U. n. 39 del 24/03/2005) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 16 marzo 2005, tra la ricorrente e l’Associazione Sportiva Antignano: Ammenda di € 1.000,00: “Per avere, propri sostenitori, nel s.t. della gara offeso e minacciato il D.G. con lancio di bottiglie e lattine colme che cadevano in prossimità dell’arbitro. Per proprio sostenitore che si arrampica sulla rete di recinzione oltrepassandola con il busto fra offese e minacce. Per avere propri tesserati non identificati a fine gara offeso e minacciato ripetutamente l’arbitro. Per ripetuti calci e pugni alla porta dello spogliatoio arbitrale ed alla finestra dello stesso. Per aver consentito a persone non autorizzate e non identificate di accedere allo spogliatoio arbitrale ove assumevano contegno ingiurioso nei confronti dell’Ufficiale di gara. Per avere con il proprio contegno costretto il D.G. ed il Commissario di Campo a richiedere l’intervento dei carabinieri. Per avere causato lunga sosta forzata negli spogliatoi a scopo precauzionale, sia del D.G. che dello stesso commissario. Per avere proprio sostenitore, allorché l’arbitro abbandonava l’impianto con la scorta di due autovetture dei Carabinieri, tentato di incunearsi tra le stesse al fine di raggiungere ed ostacolare l’arbitro nella propria marcia”. Squalifica fino al 30/04/2005 del giocatore Tonazzini Matteo “Espulso per avere offeso il D.G., a fine gara, al rientro dell’arbitro negli spogliatoi reiterava le offese. Di poi, allorché il D.G. abbandonava l’impianto lo minacciava persistendo nel proprio contegno ingiurioso.” Squalifica fino al 15/04/2005 del giocatore Menchetti Riccardo “Per avere offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto Capitano”Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, in toto, la riferita dinamica anche alla luce di una puntuale analisi sia delle contraddizioni interne allo stesso rapporto di gara sia di quelle relative a quanto attestato dal Commissario di Campo. Lamenta la ricorrente incoerenze tra i due atti, rapporto di gara e rapporto del Commissario di Campo, che attestano, in modo diverso, il risultato finale – comunque non contestato - di 4 a 1; tale risultato sarebbe correttamente trascritto dal Commissario mentre il D.G. avrebbe riportato lo stesso frazionando l’1 a zero dell’incontro dal punteggio finale dopo i calci di rigore. Il rilievo persegue l’obiettivo di far comprendere la poca serenità dell’arbitro quando dettaglia nel rapporto quanto accaduto sul campo citando le singole frasi, riconoscendo i soggetti, determinando le dimensioni – su esplicita richiesta – delle porte di giuoco senza l’utilizzo di un idoneo mezzo di misurazione. Anche la descrizione delle fasi finali dell’incontro colliderebbe tra i due documenti, rappresentando, il Commissario, una situazione ben più serena di quella descritta dal D.G.. Del resto tutta l’esposizione del D.G. rappresenterebbe, ad avviso dei ricorrenti, una realtà falsata nella raffigurazione delle dinamiche, dei modi e delle responsabilità e pertanto gli stessi si riservano, se autorizzati, di intraprendere idonea azione giudiziaria anche perché, a loro avviso, il lamentato atteggiamento violento e sgarbato sarebbe stato posto in essere proprio dallo stesso D.G.. Eccepisce ancora parte ricorrente che il Giocatore Tonazzini non sarebbe nemmeno stato presente ai fatti in quanto infortunato e che il Menchetti non avrebbe assolutamente usato frasi oltraggiose nei confronti dell’arbitro. Conclude, pertanto, per la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte. La Società chiedeva infine la definizione del giudizio impugnato mediante l’applicazione della procedura d’urgenza. Pur non versando nell’ipotesi richiamata dal reclamo di cui all’art 32 comma 8 C.G.S. - trattandosi di gara inquadrabile nelle esclusioni specificatamente menzionate dalla norma citata - la C.D. riteneva opportuna la celere trattazione del procedimento e pertanto fissava per l’udienza dell’ 8 aprile 2005 la data per l’audizione della ricorrente. Il delegato del Presidente illustrava il ricorso, in modo esauriente e garbato, facendo rilevare la mancata impugnazione dei provvedimenti disciplinari relativi a due dirigenti sanzionati nelle medesime circostanze di tempo e luogo con ciò rafforzando le ragioni dedotte a difesa dei giocatori e della squadra. Continuava asserendo l’inopportunità della designazione di un arbitro di Piombino, dato che emergeva anche nel ricorso, considerato non equidistante dalle due compagini. Sottolineava inoltre, riportando una conforme giurisprudenza specifica, l’eccessività della sanzione pecuniaria inflitta. Ad avviso di questa C.D. solo il reclamo della società relativo all’ammenda merita parziale accoglimento. Si deve preliminarmente sottolineare che i contributi testimoniali richiesti dalla reclamante, non costituiscono prova ammessa nel procedimento sportivo, per espresso divieto delle Carte federali. Le molteplici affermazioni introdotte nel reclamo (peraltro non controfirmate), se da un lato aggirano il divieto menzionato, dall’altro contrastano con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. Ad onta di quanto dettagliato nel lungo ricorso, questa C.D. non riesce però a ravvisare il denunciato clamore (l’aggettivo “clamoroso” viene ripetuto per ben sei volte nelle sette pagine che compongono l’atto di impugnazione) per le contraddizioni lamentate nel rapporto di gara che invece appare, pur con qualche fisiologica difformità, coerente e concorde con le dichiarazioni del Commissario di Campo. Quanto alla misura delle porte da giuoco il D.G. attesta nel rapporto di gara che l’altezza della porta è di “2,45 m. in ogni punto della traversa per 7,32 m. in larghezza” precisione che mal si concilia con una misurazione approssimativa. Il riferito clima sereno della partita non solo confligge con il rapporto del D.G. ma soprattutto contrasta con quanto attestato dallo stesso Commissario che sostanzialmente conferma, pur non esasperandone i toni, l’atteggiamento fisicamente aggressivo dei calciatori e dirigenti del Marina di Pietrasanta. Anche il D.G. nel supplemento inviato su tempestiva richiesta della C.D. provvede a ripercorrere l’intero atto di impugnazione dettagliando e specificando ulteriormente quanto dedotto nel rapporto di gara e nel suo allegato che ben può essere stilato in un momento successivo alla gara. Il Tonazzini viene ricordato in accappatoio sulla porta dello spogliatoio e le singole frasi iterate numerose volte da restare impresse nella memoria. Le squalifiche irrogate ai due giocatori devono pertanto essere confermate e la scelta di applicazione della sanzione “a tempo”, di esclusiva pertinenza del giudicante, trova conforto nella antisportività dei comportamenti di entrambi i giocatori e nella contestata aggravante per il Menchetti. Appare invece fondata la richiesta di riduzione dell’ammenda che deve essere parametrata non solo alla categoria di appartenenza della squadra ma soprattutto agli effettivi avvenimenti in campo che non sono mai degenerati in atti violenti nei confronti del D.G. limitandosi ad espressioni verbali e al lancio di qualche oggetto peraltro caduto a distanza dall’arbitro. In ragione di tale rilievo la C.D. ritiene che la relativa sanzione possa essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Marina di Pietrasanta riducendo l’ammenda comminata di € 1.000,00 alla somma di € 500,00 e disponendo la restituzione della relativa tassa. Conferma nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo.
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