COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 171/05-rc. Reclamo della U.S Olimpia Palazzolo avverso dec. G.S Regionale . Esito gara Olimpia Palazzolo – Mercatale del 13.03.2005 . (C.U 37 del 17.03.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 171/05-rc. Reclamo della U.S Olimpia Palazzolo avverso dec. G.S Regionale . Esito gara Olimpia Palazzolo – Mercatale del 13.03.2005 . (C.U 37 del 17.03.2005 ) Visti gli atti relativi alla gara in oggetto indicata , il G.S Regionale decretava la sconfitta ad ambedue le squadre per essersi le stesse rifiutate di proseguire l’incontro al 40” del primo tempo dopo che il calciatore del Mercatale Salvatici Michele si era accasciato al suolo privo di sensi e quindi in possibile pericolo di vita. La societa’ reclamante , dopo aver ripercorso le tappe dell’increscioso episodio , nel sostenere che per i soccorsi si sono dovuti attendere circa 40 minuti , durante i quali , la preoccupazione per la salute dell’atleta , ha fatto venir meno lo spirito agonistico , conferma la bonta’ della decisione assunta dalle due squadre e chiede la ripetizione dell’incontro. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di gravame che coinvolge gli interessi di altra societa’ , i motivi dello stesso dovevano essere posti a conoscenza anche di quest’ultima secondo quanto stabilito dall’art 29 comma 5 C.G.S . A questo non e’ stato provveduto da parte dell’Olimpia Palazzolo non avendo la stessa allegato al reclamo stesso la prova dell’avvenuta comunicazione ( che si ricorda debba essere contestuale ) , ne risposto alla sollecitazione da parte della segreteria di questa Commissione. P.Q.M La C.D , in applicazione del combinato disposto dei commi 5 e 9 dell’art. 29 C.G.S , dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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