COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 201/05-cr. Reclamo della U.S Ambra avverso esito gara Poggiola – Ambra del 24.04.2005
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
201/05-cr. Reclamo della U.S Ambra avverso esito gara Poggiola – Ambra del 24.04.2005
Con una nota molto succinta , inviata genericamente alla “ FIGC Comitato Regionale Toscana “ , la U.S Ambra chiedeva un controllo sul Calciatore Maddaloni Vincenzo , schierato dalla soc. Poggiola nel corso del secondo tempo della gara in oggetto indicata , malgrado non tesserato per detto sodalizio, chiedendo nel contempo la vittoria “ a tavolino”
Vista la convertibilita’ degli atti ormai consolidata , di cui si e’ avvalsa la segreteria del Comitato , questa Commissione ha ritenuto di poter considerare la missiva un reclamo , l’esame del quale ha messo in evidenza irregolarita’ formali per cui deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il collegio , che il gravame , vedendo coinvolta una seconda societa’ , doveva essere contestualmente notificato a quest’ultima dandone prova all’ufficio giudicante. Questo e’ stato omesso violando il disposto di cui all’art. 29 comma 5 C.G.S .
Inoltre la sigla , apposta quale firma al reclamo , comparata con quella del censimento depositato e’ da ritenersi inattendibile atteso che la stessa non appare conforme a quella del Presidente della soc. Ambra , unico soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto reclamo.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo , ordinando l’incameramento della tassa . Dispone la trasmissione degli atti alla Presidenza del Comitato Regionale perche’ possano essere valutati eventuali provvedimenti di competenza nei confronti della soc. Poggiola.
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