COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 180/05-gc. Reclamo presentato dall’U.S. Massetana avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Melis Samuele fino al 24.03.2008. C.U. N° 39 del 24.03.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 180/05-gc. Reclamo presentato dall’U.S. Massetana avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Melis Samuele fino al 24.03.2008. C.U. N° 39 del 24.03.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il giocatore Melis Samuele fino al 24 marzo 2008 in quanto, già sostituito, veniva a vie di fatto con un calciatore avversario. Dopo alcuni minuti da questo episodio rientrava sul terreno di gioco armato di una grossa spranga di ferro correndo verso i calciatori della squadra avversaria ed usandola in maniera particolarmente violenta per colpire gli stessi. In tal modo raggiungeva di striscio un calciatore avversario alla testa (procurandogli ematoma) ed alla schiena. Un dirigente della squadra avversaria che cercava di frapporsi veniva colpito ad una mano. La sanzione tiene conto della particolare violenza usata nella circostanza idonea a mettere a grave repentaglio l’incolumità fisica dei presenti. I fatti accadevano nel corso dell’incontro Massetana – Livorno Nord Pontino del 16.03.2005. Nel reclamo proposto, la società Massetana adduce i seguenti argomenti: 1. Il calciatore sarebbe stato sostituito non per un normale infortunio ma per serio infortunio provocato volontariamente da un avversario; 2. l’aggressione sarebbe avvenuta non con una spranga di ferro ma con un tubo di alluminio di due centimetri di diametro, lasciato negli spogliatoi, e che il DG non poteva riconoscere nessun tipo di spranga vista la distanza alla quale si trovava; 3. il gesto del Melis era una reazione ad una aggressione violenta da parte di avversari; 4. nega il lancio dei sassi e l’incitazione alla violenza da parte del pubblico; 5. la bontà delle argomentazioni del reclamo sarebbero avvalorate dalla denuncia/querela sporta dal Melis alla stazione del Carabinieri di Massa Marittima e dal certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; 6. la valutazione sulla gravità dell’accaduto effettuata dal Direttore di Gara non sarebbe aderente a alla situazione reale creatasi, che sarebbe stata molto meno pericolosa di quella descritta. La società conclude con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto delle molte attenuanti cui il Melis avrebbe diritto. Nel supplemento di rapporto richiesto all’arbitro nel corso della fase istruttoria, il direttore di gara conferma in toto la gravità emersa dal primo referto. Evidenzia che le dimensioni della spranga sono comunque quelle già riferite (lunghezza di quasi due metri per un diametro di almeno sei-sette centimetri, spranga che il giocatore si è procurato fuori dalle vicinanze degli spogliatoi), precisando pure che il Melis appariva fuori controllo ed incapace di ragionare ed che il suo comportamento avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi nel caso fosse riuscito a colpire più persone (nel primo referto il D.G. aveva evidenziato che solo il caso aveva voluto che non si verificassero conseguenze peggiori e di estrema gravità e pericolosità per la vita di alcune persone presenti). Il reclamo non merita accoglimento. La tesi difensiva della società appare infatti priva di consistenza, limitandosi essenzialmente a sostenere che il Melis fosse stato provocato (come se questo potesse in qualche modo legittimare una reazione di tale portata e pericolosità) e che la spranga non fosse tale, ma in realtà fosse un tubo di alluminio di due centimetri di diametro e vuoto all’interno. Ritiene questo Collegio, senza ovviamente dubitare in alcun modo di quanto puntualmente e chiaramente esposto dal D.G. negli atti di gara e successivo supplemento, che la disquisizione sul diametro della spranga o del tubo passi in secondo piano se confrontata con la valutazione della situazione creatasi e percepita dall’arbitro come talmente grave e violenta da poter compromettere la vita delle persone (né può essere sottovalutato il fatto che il Melis apparisse “fuori controllo e incapace di ragionare”). La percezione del D.G., d’altra parte, e solo se ce ne fosse bisogno, è senz’altro avvalorata dai colpi che effettivamente sono stati inferti dal Melis al tesserato Ciucci, procurandogli un ematoma colpendolo di striscio alla testa (quali conseguenze se lo avesse colpito in piena testa e non solo di striscio?) e al Dirigente del Livorno ad una mano. In ultimo, ad abundantiam, non potendo essere valutata come prova a discarico nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva che è assolutamente indipendente ed autonomo rispetto ad altri procedimenti (giustizia ordinaria), appare singolare a questa Commissione come il reclamo tenda a far apparire i fatti come molto meno gravi di quanto risulta dagli atti, mentre la stessa denuncia / querela (ancorché con la diversa versione fornita dal Melis, che peraltro conferma di aver tentato di colpire gli avversari) evidenzi e descriva circostanze e fatti che trasmettono tutta la loro pericolosità. Alla luce di quanto acclarato, quindi, la decisione del Giudice Sportivo appare senz’altro equa, ben calibrata e proporzionata agli episodi contestati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. Invia il fascicolo al Presidente del CRT al fine di valutare l’esistenza o meno della violazione dell’art. 27 dello Statuto in relazione alla denuncia – querela sporta dal tesserato Melis.
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