COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 182/05-cr. Reclamo della Ass. calcio a 5 Borgo alla Collina avverso esito gara Borgo alla Collina – Fiorenza del 01.04.2005 .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 182/05-cr. Reclamo della Ass. calcio a 5 Borgo alla Collina avverso esito gara Borgo alla Collina – Fiorenza del 01.04.2005 . Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara in oggetto indicata del calciatore Innocenti Damiano , schierato dalla soc. Fiorenza malgrado squalificato, la reclamante chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 5 C.G.S Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Con il C.U 39 del 24.03.2005 , il calciatore Innocenti veniva squalificato per una giornata per somma di ammonizioni . La punizione doveva essere scontata nella prima gara utile , quella appunto in contestazione . L’avervi partecipato e’ atto idoneo ad alterare il risultato sportivo che deve essere determinato secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art. 12 commi 1 e 5 C.G.S , infligge alla soc. Fiorenza la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Innocenti una ulteriore giornata di squalifica ed alla societa’ l’ammenda pari a 200,00 € per aver permesso la presenza in campo di calciatore squalificato non aver indicato sulle note gara il nome dell’accompagnatore ufficiale.
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