COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 186/05-cr. Reclamo della A.C Montalto avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda pari a 1300,00 € e squalifica del campo per 1 giornata. Squalifica Ottobi Riccardo per 5 gare , Rodi Francesco per 3 gare , fino al 29.04.2005 all’allenatore Barbacci Antonio e per 2 gare ai calciatori Angioletti Alessandro , Cioni Alberto , Fagioli Tomaso e Toniaccini Gianfranco (C.U 44 del 14.04.2005 ) Contro le sanzioni in oggetto indicate , la soc. Montalto presenta rituale ricorso a questa Commissione fornendo una propria versione degli episodi accaduti ed alla luce di questo, chiede un notevole ridimensionamento delle sanzioni assunte in primo grado. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo, e’ da considerarsi tamquam non esset ,con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile l proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa 187/05-sa. Impugnazione della A.S. FLORENCE SPORTING CLUB in ordine all´esito gara CASELLINA – FLORENCE SPORTING CLUB del 16 aprile 2005.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 187/05-sa. Impugnazione della A.S. FLORENCE SPORTING CLUB in ordine all´esito gara CASELLINA - FLORENCE SPORTING CLUB del 16 aprile 2005.- Con tempestivo e rituale gravame, anche esattamente notificato alla controparte, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la non omologazione della gara in questione con riferimento al risultato conseguito sul campo ( 2-0 ), la invalidazione di tale risultato e l´ assegnazione, con pronuncia di questo Collegio, della vittoria per 3 - 0 in proprio favore. Deduce la reclamante che in detto incontro è stato impiegato nella squadra del CASELLINA il calciatore N. 15, ARMATI LORENZO, entrato al 40° del secondo tempo, ma non avente titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due giornate, secondo quanto riportato nel C. U. n. 34 del 23 marzo 2005, e quale gara - quella in interesse - ricadente nel periodo di attuazione della squalifica in parola. Interviene la U.S. CASELLINA resistendo al reclamo, del quale chiede il rigetto e la conferma del risultato conseguito sul campo, sostenendo che, nel caso di specie, il tesserato ARMATI non ha affatto partecipato all´incontro (in sede di audizione davanti alla CD preciserà anche che l´atleta quel giorno si trovava in altra sede, a Vada), e precisava, il giocatore realmente sceso in campo al 40° del secondo tempo era il n. 15, DELLI CARRI ALESSIO, il quale - per mero errore formale essendosi utilizzate delle note prestampate - era riportato con tale numero di maglia, ma con le sue effettive generalità, ed identificato dal DG al momento della chiama con il supporto della tessera persona FIGC. Allegava tre dichiarazioni scritte a firma dei due giocatori, e dell´ allenatore ( le quali pur valutate come documenti, non possono dispiegare effetti assimilabili alla testimonianza in quanto prova non ammessa in questo giudizio disciplinare sportivo). In data 29 aprile 2005, veniva convocato il DG dinanzi alla Commissione, egli chiarendo di avere certamente identificato, con puntualità e singolarmente, ogni calciatore presentatosi al suo cospetto, utilizzando le sole tessere federali e controllando la corrispondenza delle stesse, dei relativi numeri e dei soggetti di riferimento, secondo quanto indicato nelle liste gara. Chiamato, infine, a riconoscere i giocatori interessati alla vicenda - convocati appositamente da questo Collegio ed espletate le formalità di rito - il medesimo DG indicava nella persona dell´ARMATI il soggetto da lui visto presente alla chiama e, comunque, nel contesto della gara. Esprimeva, comunque, qualche riserva in ordine alla assoluta certezza del suo ricordo, ma non già nella comparazione tra i due tesserati posti dinanzi a lui, affatto indicando il DELLI CARRI come quello visto in quella data occasione sportiva. Il reclamo deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare come non siano in contestazione taluni elementi "di fatto" della vicenda in esame e cioè l´effettiva esecuzione della squalifica a carico del tesserato ARMATI LORENZO, la sua pubblicazione nel C.U. sopra citato, e la "vigenza" della stessa in occasione della gara in questione. E´, altresì, pacifico che il dato letterale della nota gara prestampata della US Casellina riporta accanto al calciatore ARMATI LORENZO il n. 15, scritto a penna, mentre nessun numero si trova accanto al nominativo del DELLI CARRI, come di altri atleti, a significare la loro non partecipazione alla chiama e, quindi, alla gara. Infine, il DG, nel rapporto gara, indica con puntualità la sostituzione del giocatore n. 10 SOMIGLI A. con l´ingresso in campo del giocatore ARMATI L. al 41 II T.- E´, dunque, in discussione se l´avvenuto errore materiale (per mera svista come prospettato dalla società resistente) veda contrapposto un reale impiego dell´atleta DELLI CARRI, ove si asseveri la tesi difensiva del CASELLINA. Ciò che sarebbe confortato - sul punto la Commissione non può che darne atto, sottolineando la valenza logica e lineare della tesi a sostegno - dalla circostanza che non avrebbe avuto alcun senso sostituire un calciatore, a quattro minuti dalla fine dell´incontro, con il risultato già ampiamente favorevole ( 2-0), impiegando un atleta squalificato con i gravi rischi conseguenti ( quelli oggi all´ esame disciplinare). Orbene, tali profili di natura logica, collidono, tuttavia, con tutte le emergenze della vicenda, come sopra raccolte ed illustrate, e con il riconoscimento - in termini di ragionevole certezza - espresso dall´arbitro, in questa sede. Si aggiunga anche che il DG, pur avendo dinanzi anche il giocatore DELLI CARRI, non ha dato alla visione di tale soggetto alcun ricordo di presenza e, sebbene - rileva la CD - quest´ultimo presenti caratteristiche fisiche, di acconciatura e di tratti somatici, assai diversi dall´ARMATI e semmai più marcati e memorizzabili. Alla luce di quanto sopra, deve dunque applicarsi alla U.S. CASELLINA - che ha utilizzato un atleta in costanza della di lui squalifica, quindi con impiego irregolare dello stesso - la sanzione della perdita della gara in questione, ai sensi dell´art. 12, comma 5, del CDS, e secondo quella che è la prassi sanzionatoria per tutti i casi similari, costantemente adottata dal sistema di Giustizia sportiva, le ulteriori sanzioni di una giornata di squalifica al calciatore ARMATI LORENZO, per l´indebita partecipazione ed di un mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore della squadra sig. MERCATALI WALTER, nonché di Euro 150 di ammenda alla Società U.S. Casellina per la responsabilità ascrivibile in via diretta. P.Q.M. Accoglie il reclamo della A.S. FLORENCE SPORTING CLUB di cui in epigrafe, ed assegna a quest´ultima la vittoria per 3 - 0 nei confronti della U.S. CASELLINA, con riferimento alla gara del 16 aprile 2005; ed irroga le ulteriori sanzioni di: una giornata di squalifica al calciatore ARMATI LORENZO, per l´indebita partecipazione; un mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore della squadra sig. MERCATALI WALTER, nonché Euro 150 di ammenda alla Società U.S. Casellina per la responsabilità ascrivibile in via diretta.Dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante A.S. FLORENCE SPORTING CLUB.
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