COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 207/05-gc.Reclamo presentato dall’U.S. Monti avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Trivelli Daniele per tre giornate. C.U. N° 47 del 29.04.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 207/05-gc.Reclamo presentato dall’U.S. Monti avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il calciatore Trivelli Daniele per tre giornate. C.U. N° 47 del 29.04.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il giocatore Trivelli Daniele per tre giornate per aver offeso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Monti – Montagnoso 75 del giorno 24.04.2005. Con il reclamo proposto l’U.S. Monti richiede una riduzione della sanzione, giudicata eccessiva. Sostiene la reclamante che la frase offensiva non fosse in realtà rivolta all’arbitro, bensì ad un giocatore avversario. Il Trivelli avrebbe proferito nel confronti del D.G. solo altra frase (irriguardosa). Il reclamo deve essere respinto. Dal rapporto di gara, infatti, la frase offensiva risulta proferita successivamente a domanda irriguardosa (“Che….fischi?”); le due frasi, pertanto, sono assolutamente legate fra loro. Ora, indipendentemente dal valore probatorio del rapporto arbitrale, appare difficile credere, a questo Collegio, che il Trivelli abbia posto l’irriguardosa domanda – e successiva immediata offesa - ad un avversario, poiché è alquanto improbabile che un calciatore, durante la gara, stesse passeggiando per il terreno di gioco fischiando… La tesi della società, in altri termini, è assolutamente priva di consistenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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