COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 179/05-Rn.Reclamo U.S. Morianese Avverso Squalifica Fino Al 2432006 Del Calciatore Santacaterina Alessandro (C.U. N° 39 Del 2332005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 179/05-Rn.Reclamo U.S. Morianese Avverso Squalifica Fino Al 2432006 Del Calciatore Santacaterina Alessandro (C.U. N° 39 Del 2332005) Reclama la U.S. Morianese avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “A fine gara lanciava una zolla di terra verso il D.G. colpendolo alla schiena causandogli leggero dolore”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati dal D.G., ma sostiene che il gesto, che deplora, era dettato da un moto di stizza senza intenti violenti, che trattavasi di una “zolletta”, la quale infatti non ha provocato alcun danno fisico al D.G., e che il gesto non è stato accompagnato né da ingiurie né da minacce né infine da un comportamento tale da denunciare una qualche intenzione violenta del calciatore. Tali argomentazioni venivano poi ribadite in sede di udienza in data 1355. La C.D., quindi, esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante, decide di accogliere il reclamo. Posto che neppure la reclamante contesta l’accadimento, peraltro confermato dal D.G. nel supplemento, la sanzione va esaminata ed eventualmente rivisitata solamente sotto il profilo della congruità. Pare alla C.D. che il fatto in questione, rilevata la mancanza di conseguenze per il D.G. e nel contesto di una azione isolata, scevra inoltre da minacce, offese e comportamenti con caratteristiche violente, possa essere ricondotto tra quei fatti meritevoli di sanzione sì grave, ma inferiore a quella comminata dal primo giudice, stimasi pertanto equa la sanzione di mesi nove di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Santacaterina Alessandro fino a tutto il 24 dicembre 2005, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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