COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 209/2005 – cc. Reclamo proposto dalla S.S. VIRTUS avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Maccari Luca ed inibito dall’attività per due mesi e mezzo il dirigente Volpi Graziano. Comunicato C.U. n. 47 del 29/04/2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 209/2005 - cc. Reclamo proposto dalla S.S. VIRTUS avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Maccari Luca ed inibito dall’attività per due mesi e mezzo il dirigente Volpi Graziano. Comunicato C.U. n. 47 del 29/04/2005 La S.S. Virtus impugna il provvedimento sopra indicato chiedendo alla Commissione di “appurare realmente la verità” con conseguente annullamento o riduzione delle sanzioni inflitte. La società così argomenta: - non essere vero che il Maccari abbia tenuto un comportamento di gioco violento nei confronti di un avversario, dato che questi dichiarava ai compagni di squadra e ai propri dirigenti che l’infortunio era dovuto ad una distorsione provocatasi da solo. - il dirigente Volpi aveva protestato nei confronti dell’arbitro, civilmente, per alcune decisioni prese. Nessuna delle argomentazioni della società trova riscontro nel rapporto di gara costituente, come è noto, unica fonte di prova a disposizione di questo giudice, Infatti per quanto riguarda il Maccari l’espulsione è conseguente ad una entrata a piedi uniti sulla caviglia di un avversario, costringendolo all’abbandono della gara, a cui sono seguite frasi irriguardose ed offese rivolte all’arbitro. Il dirigente Volpi è entrato indebitamente in campo con il gioco in svolgimento ed ha rivolto all’arbitro delle espressioni che poco hanno di civile. Rilevata la fondatezza della decisione del G.S. in punto di fatto, la sanzione deve essere esaminata unicamente sotto la sua entità. A tal proposito la Commissione rileva che quanto comminato dal G.S. è assolutamente in linea con tutte le proprie precedenti decisioni prese in ordine a fatti similari. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo e di conseguenza acquisire la relativa tassa.
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