COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 188/05-gl. Gara Butese vs Vergine dei Pini (0-5) del 17/04/05, campionato di II categoria. In C.U. Regionale Toscana n.45 del 21/04/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 188/05-gl. Gara Butese vs Vergine dei Pini (0-5) del 17/04/05, campionato di II categoria. In C.U. Regionale Toscana n.45 del 21/04/05. Reclamo della società Butese avverso la squalifica fino al 6/6/05 del calciatore Coscetti Luca il quale “ a fine gara calciava in segno di protesta il pallone verso il D.G. senza l’intenzione di colpirlo e non raggiungendolo. Contestualmente profferiva frase ironica nei confronti dello stesso. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante sostiene la venialità del gesto del proprio tesserato richiedendo la riduzione della squalifica. La C.D. esaminati gli atti ufficali, respinge il reclamo. I fatti non sono contestati, pertanto anche in questo caso il Collegio deve valutare la congruità della sanzione rispetto a quanto contestato. A parere di questa Commissione la sanzione è adeguata ai fatti commessi anche in virtù di due elementi di grande rilievo: il gesto è avvenuto a fine gara, pertanto viene meno la scriminante della foga agonistica in corso di gioco e lo stesso è stato posto in essere dal capitano della squadra che, per definizione, dovrebbe essere il soggetto di maggiore equilibrio fra i compagni della stessa. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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