COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 208/05-cr. Reclamo della A.C Lunatese avv. Dec. Del G.S provinciale di Lucca- Squalifica Martinelli Marzio per 5 gare (C:U 40 bis del 29.04.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 208/05-cr. Reclamo della A.C Lunatese avv. Dec. Del G.S provinciale di Lucca- Squalifica Martinelli Marzio per 5 gare (C:U 40 bis del 29.04.2005) Contro le sanzioni in oggetto indicate , la soc. Lunatese presenta rituale ricorso a questa Commissione fornendo una propria versione degli episodi accaduti ed alla luce di questo, chiede un notevole ridimensionamento delle sanzioni assunte in primo grado. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo, e’ da considerarsi tamquam non esset ,con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile l proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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