COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 202/2005 – cc. Reclamo proposto dalla AC SALUTIO avverso il provvedimento del G.S. provinciale di Arezzo che ha squalificato per tre giornate il calciatore Fuochi Stefano. Comunicato C.U. n. 37 del 20/04/2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 202/2005 - cc. Reclamo proposto dalla AC SALUTIO avverso il provvedimento del G.S. provinciale di Arezzo che ha squalificato per tre giornate il calciatore Fuochi Stefano. Comunicato C.U. n. 37 del 20/04/2005 “A fine gara manteneva atteggiamento aggressivo nei confronti di tesserati avversari”- con questa motivazione il G.S. Provinciale di Arezzo ha sanzionato con tre giornate di squalifica il comportamento tenuto dal calciatore Fuochi Stefano ( A.C. Salutio) nella gara disputata il 17 aprile u.s. contro il G.S. Ponte Arezzo. Si duole del provvedimento la squadra di appartenenza del calciatore “perché le tre giornate di squalifica comminate al Fuochi per la discussione, seppur animata, avuta con la dirigenza avversaria, non pensiamo possa determinare una sanzione così severa”. La C.D. esaminati gli atti, sui quali gli organi di giustizia sportiva devono necessariamente basare le proprie decisioni ( art. 31 C.G.S.), ha rilevato che il calciatore Fuochi Stefano ha tenuto i seguenti comportamenti: • ha afferrato da dietro per il giubbotto, strattonandolo e allontanandolo dai suoi giocatori, l’allenatore della squadra avversaria venendo allontanato solo per l’intervento dei propri dirigenti e compagni di squadra • Prima di arrivare negli spogliatoi ha messo le mani sulla faccia del dirigente accompagnatore del G.S. Ponte Arezzo, che stava commentando con l’arbitro quanto accaduto poco prima, ed in questo caso per liberarlo dalla presa è stato necessario l’intervento dei giocatori e dirigenti del G.S. Ponte Arezzo mentre per allontanare il Fuochi sono dovuti intervenire i compagni di squadra che lo hanno sollevato di peso e portato negli spogliatoi. Dalla lettura comparata, il rapporto di gara e la motivazione della sentenza impugnata appaiono discordanti, infatti il primo giudice ha inflitto la sanzione individuando nel comportamento del calciatore un mero atteggiamento aggressivo e ciò contrasta con la risultanza degli atti che indicano un comportamento violento. Giova ricordare che la parola atteggiamento indica ”assumere determinate posizioni o espressioni del corpo nei confronti altrui (fonte Zingarelli – vocabolario della lingua italiana)”; il comportamento del Fuochi integra, invece, un vero e proprio atto di violenza reiterato, seppur privo di conseguenze fisiche, nei confronti di persone diverse. Infatti il suo comportamento, incontrollato e impulsivo, compiuto in virtù della propria forza fisica, contiene gli estremi di un comportamento violento. Ciò rilevato le argomentazioni della società reclamante, che attribuiscono al proprio calciatore una discussione seppur animata, appaiono prive di fondamento alla luce delle risultanze del rapporto di gara. La Commissione ritiene doversi applicare al caso di specie il disposto dell’articolo 32 comma 3 del CGS valutando diversamente i fatti accaduti. P.Q.M. La C.D. ritiene di dover adeguare la sanzione al comportamento violento del calciatore e quindi doversi infliggere a Fuochi Stefano la squalifica per cinque giornate effettive di gara. Dispone l’acquisizione della tassa di reclamo, ove non versata.
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