COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 189/05-sa. Impugnazione della Valdelsa Football Colligiana avverso la sanzione dell´ammenda di Euro 2.500=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 44 del 14 aprile 2005) in relazione alla gara del 10 aprile 2005 Sangimignano- V.F.Colligiana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 189/05-sa. Impugnazione della Valdelsa Football Colligiana avverso la sanzione dell´ammenda di Euro 2.500=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 44 del 14 aprile 2005) in relazione alla gara del 10 aprile 2005 Sangimignano- V.F.Colligiana. Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. aveva così motivato: "Per avere propri sostenitori, dal 5° del p.t. e per tutta la durata del p.t., intonato cori gravemente offensivi verso gli appartenenti della Polizia di Stato e Carabinieri. Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale. Per avere in ripetute e distinte circostanze nel s.t. della gara lanciato in campo bottigliette di plastica, un sasso delle dimensioni di una noce, pezzi in plastica di asta di bandiere, spazzole da WC, un tubo di materiale non identificato. In particolare, un A.A. veniva raggiunto alla schiena dal sasso sopra citato che gli procurava modesto dolore perdurante per circa due minuti, nonché dei pezzi di asta ad un orecchio ed ad un braccio che lasciavano forte dolore alle parti colpite nonché evidenti segni di escoriazioni. Per avere indirizzato verso detto Ufficiale di gara uno sputo che lo colpiva alla nuca "- Deduce la reclamante - ribadendo le proprie argomentazioni anche in sede di audizione davanti a questo Collegio, in data 20 maggio 2005 - che la sanzione non è proporzionata alla reale portata dei fatti, del tutto disomogenea rispetto alle sanzioni applicate nelle categorie superiori per vicende di ben maggiore portate ( richiamando esempi di cronaca sportiva recente ); chiede un confronto con il DG e l´utilizzazione di testimonianze ( attività istruttorie che - osserva questa CD - non sono consentiti nel presente procedimento sportivo "disciplinare"); nel merito rappresenta che: le condotte censurabili, minori per il numero e le reali estrinsecazioni dei fatti, sono addebitabili a non più di 5 - 6 sostenitori (ultras); che trattavasi di una giornata di pioggia persistente non consentendo di percepire con certezza il lancio di uno sputo; che le aggressioni all´A.A. con lancio di sasso ed oggetti non sono state riportate nel rapporto gara, ed, in primo luogo, affatto manifestate durante l´incontro al DG, in quanto evidentemente di scarso rilievo. L´arbitro anche in sede di supplemento di rapporto - oltre che nel referto gara - ribadisce non soltanto tutti gli accadimenti riportati sopra, precisando di avere visionato le ferite, lacerazioni e escoriazioni, del proprio collaboratore nello spogliatoio e di avere avuto assicurazioni che quest´ultimo avrebbe fatto autonomo rapporto (come effettivamente risulta presente in atti e richiamato tra gli allegati del rapporto principale del D.G.) ed il cui valore di segnalazione disciplinare è del tutto assimilare, a questi fini. A questo proposito, può solo ribadirsi come il rapporto dell´Ass.te sia diffuso e dettagliato, per cronologia dei lanci degli oggetti (riportandosi - per ognuno degli accadimenti - il passaggio orario rispetto allo svolgersi dell´incontro), la tipologia degli stessi (aste , tubo, sasso, spazzole da W.C. le conseguenze dannose sulla di lui persona (dolore alla spalla ed all´orecchio per il contato violento delle aste, lanciate in tre distinte riprese e prima del sasso alla schiena), fino alla minuziosa descrizione dell´episodio terminale dello sputo alla nuca, che l´A.A. ha perfettamente percepito avendo visto "il sostenitore" staccarsi dal gruppetto e dalla tribuna ove egli si trovava per raggiungerlo in prossimità della rete. Conclusivamente, la versione arbitrale, e del di lui A.A., in ogni caso dettagliata e puntuale, non può non prevalere sulla diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è del tutto congrua e proporzionata e tiene conto del biasimevole utilizzo di pesantissime espressioni verbali verso le Forze dell´Ordine, utilizzando - i responsabili delle stesse - auspici di morte manifestati verso gli appartenenti le stesse, l´assurdità delle condotte dei sostenitori e della loro intrinseca gravità e pericolosità, degli effetti lesivi plurimi, anche se, fortunatamente, e di fatto non rilevanti, per plurimi gesti aggressivi arrecati al Collaboratore del D.G.; nonché della categoria di appartenenza della società, di livello superiore, ciò che comporta anche doveri comportamentali proporzionati, anche se ineludibili per tutti. Non può non sottacersi, come le capacità organizzative di una società di rango ben possano neutralizzare ( i soggetti sono ben conosciuti nell´ambiente ) - previa agevole individuazione - lo sparuto numero dei sostenitori (parola questa davvero impropriamente utilizzata) e determinarsi conseguentemente nei loro confronti. Deve osservarsi come non siano pertinenti le tematiche in ordine alle dedotte sperequazioni sanzionatore nei vari sistemi disciplinari, tra le varie leghe, o attingendo ad accadimenti notori proprie delle serie professionistiche. E´ appena il caso di osservare che il sistema di Giustizia sportiva - pur nella evidente identità delle Carte federali - ha comunque momenti regolamentari autonomi e specifici per le varie leghe, e che questi tengono doverosamente presenti le caratteristiche del movimento di riferimento, inteso in senso complessivo (norme, profili numerici dei tesserati, sistemi di prevenzione per la incolumità dei protagonisti sui campi, partecipazione del contesto sociale, controllo dei "media" e molto altro); pertanto, la capacità economica del soggetto societario chiamato a rispondere non può costituire l´unico parametro di riferimento. Può qui citarsi come il movimento dilettantistico esplichi la sua attività su campi, le cui garanzie di sicurezza personale per i protagonisti sono sostanzialmente rimesse ai medesimi partecipanti, atleti, società, sostenitori e che, conseguentemente, il momento disciplinare finisca per svolgere il più efficace (sostanzialmente, l´unico) filtro e/o funzione deterrente e preventiva. Si consideri ancora - e solo a fini esemplificativi - come l´articolazione delle sanzioni preveda, per i fatti in esame, anche la squalifica del campo per una o più giornate, e/o l´incontro a porte chiuse; ciò che, come è intuitivo, ha portata deterrente ed afflittiva di minore impatto nel contesto dilettantistico riconosciuto responsabile, rimanendo il sistema sanzionatorio pecuniario il più diretto ed efficace per il movimento di base che qui interessa. P.Q.M. Respinge, il reclamo, confermando la sanzione inflitta, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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