COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 215/2005 – cc. Reclamo proposto dalla U. S. Pietrasanta Calcio avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per 3 gare al giocatore Arzelà Cesare. C.U. n.48 del 05.05.2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 215/2005 - cc. Reclamo proposto dalla U. S. Pietrasanta Calcio avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per 3 gare al giocatore Arzelà Cesare. C.U. n.48 del 05.05.2005 “Espulso per aver colpito un calciatore avversario al volto con un pugno, dopo la notifica offendeva il D.G.” questa la motivazione con la quale il G.S. Regionale ha assunto il provvedimento in esame che viene contestato dalla società. In sede di reclamo la U.S. Pietrasanta Calcio fornisce una diversa versione dei fatti sostenendo che il proprio calciatore ha “…solo spintonato l’avversario il quale ha accentuato la caduta ..”, confermando, peraltro, che l’Arzelà ha, al momento dell’espulsione, offeso il Direttore di Gara. Il reclamo non può essere accolto. Nel ricordare come le decisioni degli organi della giustizia sportiva vengono assunte sulla base degli atti ufficiali di gara, la C.D. osserva che l’arbitro, nel supplemento di rapporto reso in questa sede, conferma pienamente quanto riportato sul referto di gara circa lo svolgimento dei fatti. Confermato il provvedimento impugnato in punto di fatto esso deve esserlo anche in riferimento all’entità della sanzione inflitta, rilevandosi che alla giornata di squalifica, automaticamente conseguente alla espulsione, se ne debbano aggiungere altre due per le offese all’arbitro P.Q.M. La C.D. respinge il ricorso e ordina l’incameramento della tassa.
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