COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 214/2005 – cc. Reclamo proposto dalla A.C. Bellanicittadellalberone avverso la decisione del G.S. Regionale che ha assunto i seguenti provvedimenti: ammenda alla società di Euro 300,00; inibizione al dirigente Costa Marco di un anno (fino al 05.06.2006); squalifica per 4 mesi a Pantani Simone ( fino al 05.09.2005); squalifica per 5 gg a Boldrini Marco;squalifica per 1 anno a Guadagno Vincenzo ( fino al 05.05.2006); squalifica per 9 mesi a Costa Matteo (fino a 05.02.2006); squalifica per 6 mesi a Marchetti Andrea (fino al 05.11.2005); squalifica per 3 gg a Boldrini Marcello. C.U. n.48 del 05.05.2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 214/2005 - cc. Reclamo proposto dalla A.C. Bellanicittadellalberone avverso la decisione del G.S. Regionale che ha assunto i seguenti provvedimenti: ammenda alla società di Euro 300,00; inibizione al dirigente Costa Marco di un anno (fino al 05.06.2006); squalifica per 4 mesi a Pantani Simone ( fino al 05.09.2005); squalifica per 5 gg a Boldrini Marco;squalifica per 1 anno a Guadagno Vincenzo ( fino al 05.05.2006); squalifica per 9 mesi a Costa Matteo (fino a 05.02.2006); squalifica per 6 mesi a Marchetti Andrea (fino al 05.11.2005); squalifica per 3 gg a Boldrini Marcello. C.U. n.48 del 05.05.2005 L’esame formale dell’atto inoltrato a questa Commissione Disciplinare, che necessariamente precede l’esame del suo contenuto, ne rileva la nullità. Infatti il quinto comma dell’articolo 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti precisa che “la rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto……... gli atti posti in essere dai soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito”. L’articolo 29 del C.G.S. afferma che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società …” Dall’esame delle due norme appare evidente che nel caso di reclamo proposto dalla società l’atto di impugnazione deve essere necessariamente sottoscritto dal Presidente della società, che ne ha la rappresentanza, o da altro dirigente cui sia stata conferita specifica delega di rappresentanza. Ancora l’esame della firma per sottoscrizione apposta in calce al documento in esame, sotto l’indicazione a stampa “Il presidente della società” di cui non viene indicato il nome e cognome, oltre che illeggibile appare del tutto difforme da quella apposta dal presidente della società sulla domanda di iscrizione al campionato in corso, né essa si avvicina ad alcuna delle firme apposte dai dirigenti sul medesimo atto, nessuno dei quali, peraltro, è stato espressamente delegato alla rappresentanza della società. Da ciò discende la nullità dell’atto che, pertanto, non può essere esaminato nel merito da questo collegio. P.Q.M. La Commissione dichiara non poter prendere in esame il gravame e dispone l’incameramento della relativa tassa. In ordine all’ultima parte dell’articolo 4 sopra richiamato fa espressa riserva di inviare gli atti all’ufficio indagine per l’appuramento delle responsabilità.
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