COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 216/05-cr Reclamo della Pol. Battifolle avverso esito gara Battifolle – Terontola del 08.05.2005 valida per il campionato di seconda categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 216/05-cr Reclamo della Pol. Battifolle avverso esito gara Battifolle – Terontola del 08.05.2005 valida per il campionato di seconda categoria. Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Tocci Lorenzo, la soc. Battifolle , inoltra reclamo a questa commissione chiedendone la vittoria secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ inviato oltre i termini Trattasi della penultima gara del campionato di seconda categoria e come tale soggetto all’abbreviazione dei termini stabilito per le ultime quattro gare dei vari campionati , dal Presidente Federale cosi’ come pubblicato sul C.U della F.I.G.C. 171/A del 22.02.2005 ed allegato al C.U 40 del 31.03.2005. Secondo tali disposizioni , i reclami avverso la irregolare partecipazione a gare di calciatori , dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del comitato regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. ( ore 12 del 10.05.2005) Nel caso che occupa la soc. Battifolle ha spedito il gravame in data 11.05.2005. P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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