COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 213/05-rg. Reclamo della U.S. Albor Grassina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Picchianti Matteo per sei gare effettive. C.U. n.47 del 29/04/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 213/05-rg. Reclamo della U.S. Albor Grassina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Picchianti Matteo per sei gare effettive. C.U. n.47 del 29/04/05. Nel corso della gara U.S. Grassina – U.S. Malinense,valevole per il campionato di II categoria, il calciatore Picchianti Matteo veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. Pur essendo stato espulso il giocatore in questione rientrava per due volte a bordo campo, costringendo il D.G. ed il proprio capitano ad intervenire per fargli abbandonare il terreno di gioco. In tale circostanza reiterava le offese e minacciava l’arbitro. Per tali comportamenti veniva sanzionato con una squalifica per sei giornate effettive. Reclama la società la quale, pur condannando il comportamento del proprio tesserato nell’immediatezza dell’espulsione, in qualche modo lo “comprende”, ritenendolo la conseguenza dell’ingiustificata ammonizione che ha comportato l’espulsione. Per quanto concerne i fatti ascritti al calciatore successivamente all’espulsione la reclamante, pur confermando che quest’ultimo si è presentato per ben due volte a bordo campo,costringendo il D.G. ad allontanarlo, esclude che il proprio tesserato abbia pronunciato frasi offensive o minacciose nei confronti del medesimo. Alla luce dei fatti sopra descritti la società chiede una riduzione della squalifica. Chiede,inoltre, di essere ascoltata. In data 20/05/05 compariva davanti a questa C.D. il Presidente della U.S. Albor Grassina che confermava il comportamento offensivo del proprio tesserato al momento dell’espulsione ma negava che il medesimo comportamento si sia ripetuto quando il giocatore si è ripresentato a bordo campo. A tal fine sostiene che pur non ritenendo corretto il comportamento del proprio tesserato dopo l’espulsione, il fatto non abbia arrecato alcun danno al regolare svolgimento della gara. Per tale motivo ribadisce la richiesta di una riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto gara conferma in buona sostanza quanto già descritto in sede di referto gara, soffermandosi anche sull’azione di gioco che ha determinato la seconda ammonizione,tanto contestata dalla società. Tale aspetto di natura tecnica non può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione sugli aspetti comportamentali del giocatore. A tal fine questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti ritiene assolutamente provati i fatti ascritti al calciatore.Pur tuttavia la sanzione del G.S. appare un tantino eccessiva rispetto al comportamento complessivo del giocatore mai particolarmente minaccioso nei confronti del D.G. P.Q.M. Questa C.D. accoglie il reclamo e riduce la squalifica a cinque gare effettive. Ordina altresì la restituzione della relativa tassa.
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