COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA206/05-rg. Reclamo della U.S. Audax 1952 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Borghetti Pietro fino al 20-02-06. C.U. N.39 del 20-04-05

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA206/05-rg. Reclamo della U.S. Audax 1952 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Borghetti Pietro fino al 20-02-06. C.U. N.39 del 20-04-05 Per aver colpito con una pedata al polpaccio il D.G., procurandogli momentaneo dolore, il calciatore in oggetto veniva squalificato fino al 20-02-o6 Propone reclamo la U.S. Audax , giudicando il fatto contestato al proprio tesserato un episodio assolutamente involontario, conseguente alla confusione creatasi intorno all’arbitro per protestare contro una sua decisione tecnica. Per tale motivo la reclamante chiede una riduzione della sanzione inflitta e di essere ascoltata. In data 10-06-05 la U.S. Audax 1952 nella persona del sig.Vivoci Antonio, come da delega allegata, si presentava davanti a questa C.D. In tale sede la società ribadiva l’assoluta involontarietà del gesto commesso dal proprio tesserato, dovuto alla confusione che si era creata intorno all’arbitro e alla spinta subita da un proprio compagno di squadra che gli faceva perdere l’equilibrio e alzare il piede che colpiva l’arbitro al polpaccio. Sottolinea inoltre la società, come il calciatore si sia subito scusato con l’arbitro. Scuse ribadite anche a fine gara. Nel supplemento di rapporto gara il D.G. conferma, seppure in maniera alquanto sintetica, quanto già esposto in sede di rapporto gara. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento, pur ritenendo provato il fatto contestato al calciatore in questione, ritiene opportuno un ridimensionamento della squalifica sancita dal G.S. A tale conclusione si giunge sia in considerazione del corretto atteggiamento processuale tenuto dalla reclamante ma anche del comportamento in campo tenuto dal giocatore che si è subito scusato con l’arbitro dopo averlo colpito. Inoltre questa C.D. si è formata la convinzione che la versione della società, circa la involontarietà del fatto contestato, sia alquanto credibile, stante anche la carenza sul punto del supplemento di rapporto . P.Q.M. Accoglie il ricorso e determina una squalifica di sei mesi. Ordina, altresì, la restituzione della relativa tassa.
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